Tribunale di Siena, sentenza n. 299 del 9 settembre 2024, est. Cerretelli
Diffusione fake news – Diffamazione – Configurabilità - Condizioni
In tema di diffusione di fake news diffamatoria, essendo il reato di diffamazione punibile solo a titolo di dolo, ne risponde solamente colui che diffonde una notizia che sa essere falsa ovvero colui che, quantomeno, secondo il paradigma del dolo eventuale, ha previsto e accettato il rischio di diffondere una notizia della cui verità non era certo. La valutazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, in tal caso, deve tenere conto della professione, del livello culturale e, più in generale, della capacità di discernere il vero dal falso da parte dell’imputato. (Fattispecie in cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza dell’elemento soggettivo in capo a colui che, commentando un post su Facebook, aveva allegato la foto di un articolo di giornale contenente una notizia poi rivelatasi falsa relativa all’avvenuta sottoposizione di una persona alla misura custodiale degli arresti domiciliari).
Tribunale di Siena, Sent. n. 239 del 27 maggio 2024– est. Cerretelli
Delitto di maltrattamenti in famiglia – Delitto di atti persecutori – Rapporto fra norme
Tra i delitti di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori non intercorre un rapporto di specialità dal momento che i due reati sono fra loro strutturalmente eterogenei: solamente nell’ipotesi eccezionale – e non ordinaria – in base alla quale il familiare o il convivente o l’ex convivente realizzi, tramite minacce e molestie, umiliazioni e sofferenze morali ma anche eventi psico-somatici come ansia, paura, timore, per la propria o altrui incolumità, si deve concludere che le plurime condotte realizzate possono integrare astrattamente entrambi i reati. In tal caso, in ragione della clausola di sussidiarietà prevista in apertura dell’art. 612-bis c.p. troverà applicazione la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, punita più gravemente, nel caso non sussistano circostanze aggravanti; laddove ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 612-bis c.p. troverà invece applicazione il reato di atti persecutori perché punito più gravemente rispetto alla fattispecie semplice di cui all’art. 572 c.p.; laddove, infine, ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 572 c.p., troverà in ogni caso applicazione il delitto di maltrattamenti in famiglia perché punito più severamente rispetto alla fattispecie, aggravata, di cui all’art. 612 bis comma 2 c.p.
Tribunale di Siena, Sent. n. 239 del 27 maggio 2024– est. Cerretelli
Delitto di maltrattamenti in famiglia – Delitto di atti persecutori – Rapporto fra norme – Convivenza – Irrilevanza
In tema di rapporti tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori la cessazione o meno della convivenza non assume valore discriminante decisivo, potendo il delitto di atti persecutori essere commesso anche in danno di persona convivente o coniugata.
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. 17 maggio 2024; Presidente: Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi Di Montrone. Estensore: Dott. Andrea Grandinetti. G.o.p.: Dott.ssa Cristina Cavaciocchi
Reati fallimentari – Fatti di bancarotta – Fallimento di società cagionato per effetto di operazioni dolose – Operazioni dolose – Nozione.
In tema di bancarotta impropria di cui l’art. 223 co. 2, l.fall., è necessario che l’operazione dolosa sia causa o concorra a determinare il fallimento della società. Qualora l’operazione assertivamente dolosa succeda a preesistenti fattori eziologici capaci di cagionare l’evento, allora, atteso il principio di equivalenza delle cause, positivizzato dall’art. 41 c.p., non potrà darsi alcuna elisione del nesso di condizionamento; qualora l’operazione dolosa (succeda a preesistenti fattori eziologici determinanti il dissesto e) determini anche soltanto l’aggravamento di un dissesto già in atto, allora comunque non potrò darsi alcuna elisione del nesso di condizionamento.
Riferimenti normativi: ex art. 223, comma secondo n.2, l. fall.,
Massime correlate: Cass. Penale sez. V, 2 ottobre 2014, n. 40988 (Rv. 262189-01).
Massima redatta da: Casale Francesca; Civica Martina; D'Arco Gianluigi; Gelso Angelo Maria; Silvia Materozzi; Raffaele Severino
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. 17 maggio 2024; Presidente: Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi Di Montrone. Estensore: Dott. Andrea Grandinetti. G.o.p.: Dott.ssa Cristina Cavaciocchi.
Reati fallimentari – Fatti di bancarotta – Fallimento di società cagionato per effetto di operazioni dolose – Operazioni dolose – Nozione.
In materia di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell’art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., le operazioni dolose idonee a determinare il dissesto dell’impresa devono necessariamente tradursi in un’illegittima contrazione dell’attivo patrimoniale, configurandosi quale depauperamento privo di giustificazione nell’ottica dell’interesse dell’impresa. Ne consegue che, in difetto della dimostrazione di una riduzione della consistenza patrimoniale quale effetto della condotta censurata, non può ritenersi integrata la fattispecie delittuosa.
Riferimenti normativi: ex art. 223, comma secondo n.2, l. fall.,
Massime correlate: Cass. pen., Sez. V, 18/02/2010, n.17690 (rv. 247313); Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 12/12/2013, n.17408.
Massima redatta da: Casale Francesca; Civica Martina; D'Arco Gianluigi; Gelso Angelo Maria; Silvia Materozzi; Raffaele Severino
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. 17 maggio 2024; Presidente: Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi Di Montrone. Estensore: Dott. Andrea Grandinetti. G.o.p.: Dott.ssa Cristina Cavaciocchi.
Reati fallimentari – Fatti di bancarotta – Fallimento di società cagionato per effetto di operazioni dolose – Operazioni dolose – Nozione.
In materia di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell’art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., non può che essere attribuita penale rilevanza alle sole vicende in cui operazioni dolose abbiano cagionato il fallimento, dovendosi invece escludere l’attribuzione di penale rilievo alle ipotesi in cui la condotta abbia dato corso ad un (mero) aggravamento di una situazione di dissesto già ricorrente, ipotesi non esplicitate dal legislatore e anzi radicalmente incompatibili rispetto alla fattispecie oggetto del precetto, strutturata intorno alla produzione di una situazione di insolvenza prima affatto ricorrente.
Riferimenti normativi: ex art. 223, comma secondo n.2, l. fall.;
Massime correlate: Cass. pen., Sez. V, 13/10/2023, n. 47900; Cass. pen., Sez. V, 06/12/2017, n. 633.
Massima redatta da Casale Francesca; Civica Martina; D'Arco Gianluigi; Gelso Angelo Maria; Silvia Materozzi; Raffaele Severino.
Tribunale di Siena, Sent. n. 197 del 29 aprile 2024– est. Cerretelli
Delitto di omessa bonifica – Fonti dell’obbligo di bonifica
Essendo il delitto di omessa bonifica un reato omissivo proprio, ne può rispondere solamente quello specifico soggetto su cui ricade l'obbligo giuridico di effettuare la bonifica o il ripristino dell'area, obbligo derivante dalla legge, ovvero, in caso di sua inosservanza, da un provvedimento giurisdizionale o da un provvedimento amministrativo.
Tribunale di Siena, Sent. n. 197 del 29 aprile 2024– est. Cerretelli
Delitto di omessa bonifica – Fonti dell’obbligo di bonifica, Inidoneità del contratto e della sentenza civile
In relazione al delitto di cui all’art. 452-terdecies c.p. non costituiscono fonti in grado di determinare l’obbligo di provvedere alla bonifica il contratto, gli atti di autonomia privata, gli accordi fra privato e Pubblica Amministrazione; diversamente opinando sarebbe rimesso alla discrezionalità delle parti il contenuto dell’obbligo e, dunque, si addiverrebbe ad un esito incostituzionale, violato sub specie di violazione del principio di riserva di legge in materia penale. Posto, quindi, che “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente” rientrano tra quelle di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 lett. s) d. lgs. 104/2010, i soli provvedimenti giurisdizionali in grado di rappresentare il presupposto del delitto di cui all’art. 452 terdecies c.p. sono le sentenze amministrative. (Fattispecie in cui il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento irrevocabile di condanna alla bonifica pronunciato dal giudice civile fosse inidoneo a fondare l’obbligo di bonifica penalmente sanzionato dall’art. 452 terdecies c.p. in quanto i presupposti e la nozione di “bonifica” delineati dai contraenti erano diverse da quella offerte dal Testo Unico Ambiente).
Tribunale di Siena, Sent. n. 197 del 29 aprile 2024– est. Cerretelli
Contravvenzione di omessa bonifica - Delitto di omessa bonifica – Inquinamento ambientale – Rapporti tra norme
I reati di cui agli artt. 257 d. lgs. 152/2006, 452 terdecies e 452 bis c.p. tutelano in ordine crescente l’ambiente e le matrici ambientali.
In particolare, ricorre la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 257 d. lgs. 152/2006 quando il responsabile dell’inquinamento omette di comunicare di aver potenzialmente contaminato un sito ovvero quando egli si è correttamente adoperato per redigere finanche il progetto di bonifica ma lo esegue in maniera difforme, per dolo o per colpa.
Ricorre, invece, la fattispecie delittuosa di cui all’art. 452 terdecies c.p., quando colui che è consapevole di essere obbligato per legge alla bonifica – perché è venuto a conoscenza nell’ambito del procedimento di cui all’art. 242 TUA che sono state superate le CSR e sa di essere il responsabile dell’inquinamento o sa che il responsabile non eseguirà la bonifica – non vi provvede in alcun modo.
Ricorre, infine, il delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p. quando è stato realizzato un inquinamento che non necessariamente ha superato le CSR ma che ha interessato porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero quando, ad essere deteriorato o compromesso è un ecosistema o la biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna di una data area.
Tribunale di Siena, Sent. n. 197 del 29 aprile 2024– est. Cerretelli
Delitto omessa bonifica – Delitto inquinamento ambientale - Standard probatorio - Differenze
In tema di omessa bonifica, l’accertamento che il giudice penale è chiamato a effettuare diverge da quello proprio del delitto di inquinamento ambientale: mentre in quest’ultimo lo standard probatorio è quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in materia di omessa bonifica il giudice è chiamato a verificare se il soggetto obbligato alla bonifica in seno al procedimento amministrativo sia effettivamente responsabile dell’inquinamento secondo il criterio del “più probabile che non” di matrice civilistica ed amministrativa, essendo tale probabilità sufficiente affinché nasca l’obbligo ex lege di provvedere alla bonifica.
Tribunale di Siena – Sezione Penale, sentenza n. 151/2024 del 04.04.2024 Giudice: Dott. Andrea Grandinetti.
Atti persecutori e misure cautelari - rito abbreviato - sostituzione della pena; reiterazione di condotte persecutorie nonostante le misure cautelari - continuità criminosa - giustificazione del rito abbreviato - applicazione di misure alternative.
Quando il reo, nonostante l'imposizione di misure cautelari atte a proteggere la vittima, continua a reiterare atti persecutori - attraverso molestie telefoniche, messaggi e l'uso dei social network - tali comportamenti non solo aggravano il danno, inducendo un grave stato d'ansia e costringendo la vittima a modificare le proprie abitudini, ma evidenziano anche la continuità di un medesimo disegno criminoso.
Riferimenti normativi: art. 612 bis c.p.; art. 81 c.p.
Massime correlate: Cass. pen., Sez. I, 05/05/2023, n. 39675; Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 19/04/2022, n. 20133; Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 25/09/2014, n. 44072 (rv. 260544); Cass. pen. Sez. V, Sent 14.05.2024 n. 33986; Tribunale Vicenza, Sentenza, 02/09/2024, n. 866.
Massima redatta da: Bisanti Virginia Maria; Giura Francesca; Nicotera Elena; Picchi Edoardo; Placella Anna; Erica Tropenscovino.
Tribunale di Siena, ordinanza del 22 gennaio 2024, est. Cerretelli
Reati in materia di reddito di cittadinanza – Art 7 d.l. 4/2019 – Legge penale temporanea
In virtù di quanto stabilito dall’art. 13 co.3 d.l. 48/2023 tutti i fatti previsti e sanzionati dall’art. 7 d.l. 4/2019 commessi fino al 31.12.2023 sono ancora punibili in quanto le disposizioni penali contenute nella predetta norma sono divenute, ex post, leggi penali temporanee ai sensi dell’art. 2 comma 5 c.p. – avendo esse avuto una durata limitata nel tempo coincidente con la vigenza della misura assistenziale del reddito di cittadinanza – e, per l’effetto, il principio di retroattività della legge più favorevole viene derogato in radice.
Tribunale ordinario di Siena in composizione collegiale, Sent. 11 gennaio 2024, n. 13, Pres. Frangini, Est. Grandinetti, Imp. M.
Sanzioni sostitutive – procedimento – istanza formulata dal procuratore speciale in sede di discussione – necessità di elaborazione del programma di trattamento da parte dell’U.E.P.E. – esclusione
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il Giudice che, in sede di formulazione delle conclusioni, sia stato investito dal difensore dell’imputato – munito di apposita procura speciale – della richiesta di sostituzione dell’eventuale pena detentiva irroganda con una delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 53, L. 689/1981, può provvedere alla sostituzione senza l’ausilio dell’U.e.p.e., ove, nella ricorrenza delle condizioni di applicabilità oggettive e soggettive, sia stata prodotta dall’imputato documentazione utile a consentire l’acquisizione delle informazioni e l’effettuazione delle conseguenti valutazioni di cui al comma 2 dell’art. 545-bis c.p.p. (Fattispecie in cui il difensore dell’imputato, munito di specifica procura, aveva richiesto, nelle proprie conclusioni, che, in caso di condanna, la pena detentiva venisse sostituita con la detenzione domiciliare, producendo, allo scopo, documentazione attestante disponibilità di idonea soluzione abitativa).
Tribunale ordinario di Siena in composizione monocratica, Sent. 10 gennaio 2024, n. 11, Est. Pollini, Imp. G.
Misure di prevenzione – art. 73 d.lgs 159/2011 – insussistenza del reato nel caso di avviso orale del Questore mancante di specifiche prescrizioni inerenti alla conduzione di veicoli o di altro tipo.
Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 73 D.lgs 159/2011 non basta che la condotta di guida sia stata posta in essere nel periodo di vigenza della misura di prevenzione personale, ma occorre altresì che il provvedimento di revoca della patente di guida o il rigetto della richiesta di rilascio della stessa siano diretta conseguenza della misura di prevenzione personale applicata, nel cui novero non può essere ricondotto il mero avviso orale del Questore contenente il semplice e generico invito a tenere una condotta conforme alla legge. Deve essere perciò assolto dal reato de quo perché il fatto non sussiste l’imputato che sia stato precedentemente destinatario di un mero avviso orale del Questore, mancante di specifiche prescrizioni riguardo alla conduzione di veicoli o di altro tipo, giacché lo stesso lungi dal costituire una misura di prevenzione in senso stretto che dà luogo all’applicazione dell’art. 120 del codice della strada, costituisce al più generale obbligo di rispetto delle norme gravante su tutti i cittadini.
Tribunale di Siena – Sezione Penale, sentenza n. 771/2023 del 18.12.2023 Giudice: Dott. Cerretelli Francesco.
Delitti contro la persona – delitti contro la libertà personale – delitti contro la libertà morale – diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (ex art. 612 ter c.p.) – destinazione privata del materiale – Cessione, consegna o invio di video a contenuto sessualmente esplicito ad uno dei partecipanti dell’atto ritratto
L’invio, la cessione o la consegna di immagini o video sessualmente espliciti ad uno dei partecipanti all'atto sessuale ritratto non integra il delitto di cui all’art. 612-ter c.p., in quanto, non entrando nella materiale disponibilità di terzi, viene rispettata la destinazione privata del contenuto stesso, da intendersi come intimo, realizzato per non essere pubblicato ma per rimanere ad esclusivo beneficio dei partecipanti.
Riferimenti normativi: art. 612- ter c.p.; art. 595 c.p.
Massime correlate: Cass. Pen., Sez. V, 05/03/2024 n. 25516; Cass. Pen., Sez.V, 22/02/2023 n. 14927
Massima redatta da: Irene Balasco; Bellucci Federico; Tartaglione Valentina; Elena Fanciulli; Annunziata Coletta; Giulia Cecchini.
Tribunale di Siena - Sezione Penale, sentenza n. 771/2023 del 18.12.2023 Giudice: Dott. Cerretelli Francesco.
Delitti contro la libertà morale - delitti contro la inviolabilità del domicilio - diffusione di immagini o video sessualmente espliciti - interferenze illecite nella vita privata - Ripresa e divulgazione di materiale sessuale: distinzione tra revenge porn e interferenza illecita nella vita privata.
Il consenso che rileva ai fini della configurabilità del reato previsto all’art. 612-ter c.p. (c.d. revenge porn)non concerne la condotta di ripresa del rapporto sessuale, bensì quella di cessione e/o divulgazione del materiale acquisito, il quale può consistere indifferentemente in un video o in un’immagine; l’indebita ripresa del rapporto sessuale in sé rileva, invece, ai soli fini della sussistenza del reato di cui all’art. 615-bis c.p., tutelante l’inviolabilità del domicilio, unicamente qualora l’autore della stessa non sia lecitamente presente nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora.
Riferimenti normativi: art. 612- ter c.p.; art. 615- bis c.p.
Massime correlate: Cass. Sez. V., Sentenza n. 27160 del 02/05/2018, Rv. 273554 - 01; Cass. Pen. nn. 1766 del 2008, Rv. 239098 - 01 e 22221 del 2017, Rv. 270236 – 01.
Massima redatta da: Irene Balasco; Bellucci Federico; Tartaglione Valentina; Elena Fanciulli; Annunziata Coletta; Giulia Cecchini.
Tribunale di Siena – Sezione Penale, sentenza n. 771/2023 del 18/12/2023 – Giudice: Dott. Cerretelli Francesco.
Delitti contro la persona – delitti contro la libertà individuale – delitti contro la libertà morale – diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art 612 ter c.p. – configurabilità del reato – mostrare il materiale – mancata diffusione – Mostrare il video contente atti sessualmente espliciti a terzi senza il consenso della persona rappresentata
Le condotte che realizzano il reato di cui all’art. 612-ter c.p. implicano o un trasferimento della disponibilità del materiale a terzi o una diffusione idonea a garantirne la potenziale viralità. La mera visione da parte di terzi, senza che questi ne acquisiscano la disponibilità, non integra la condotta idonea alla consumazione del reato, anche in mancanza del consenso della persona rappresentata, poiché chi visiona il video non entra nella disponibilità del materiale e non può a sua volta metterlo in circolazione. Pertanto, il reato si realizza solo nel caso in cui il video o l’immagine sia inviata, consegnata, ceduta, pubblicata o diffusa con potenziale propagazione a un numero indeterminato di soggetti, che potranno a loro volta inviarla nuovamente.
Riferimenti normativi: art. 612- ter c.p.; art. 656 c.p.; art. 600- ter c.p.
Massime correlate: Cass. Sez. III, Sentenza n. 48377 del 09/11/2022; Cass. pen., Sez. III, 21/11/2012, n. 47239.
Massima redatta da: Irene Balasco; Bellucci Federico; Tartaglione Valentina; Elena Fanciulli; Annunziata Coletta; Giulia Cecchini.
Tribunale di Siena – Sezione Penale, sentenza n. 623/2023 del 14.09.2023 Giudice: Dott. Cerretelli Francesco.
Delitti contro il patrimonio – frode nell’esercizio del commercio – circostanza aggravante ai sensi dell’art. 517 bis c.p.
Alla luce delle norme di cui agli artt. 5 e 7 Reg. (CE) 21 novembre 2012 n. 1151/2012 in combinato disposto con le disposizioni nazionali di cui all’art. 515 c.p. e art. 517 bis c.p., la tutela penalistica è da intendersi estesa non solo all’indicazione IGP/DOP ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare e, pertanto, alle materie prime utilizzate (nonché al luogo di produzione, il metodo di ottenimento del prodotto, etc., costituenti contenuto minimo del disciplinare).
Riferimenti normativi: art. 515 c.p.; art. art. 517 bis c.p.
Massime correlate: Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 30/05/2023, n. 33418 (rv. 284985-01); Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 28/09/2011, n. 37508 (rv. 251322); Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 25/09/2014, n. 44072 (rv. 260544;
Massima redatta da: Adele Ciappi; Emanuela Caggiano; Eugenia Scerrato; Asia Stanghini; Leonardo Pucci; Leonardo Martelli; Virginia Bisanti
Tribunale di Siena – Sezione Penale, sentenza n. 623/2023 del 14.09.2023 Giudice: Dott. Cerretelli Francesco.
Delitti contro il patrimonio – frode nell’esercizio del commercio – circostanza aggravante ai sensi dell’art. 517 bis c.p.
Il delitto di frode nell’esercizio del commercio, aggravato dalla circostanza prevista dall’articolo 517 bis c.p., è integrato nel caso in cui il produttore consegni agli acquirenti bottiglie di vino a denominazione, laddove le operazioni di lavorazione delle uve da cui è ottenuto il prodotto siano avvenute, anche solo in parte, in una zona ad esigua distanza da quell’area geografica delimitata e descritta dal disciplinare.
Riferimenti normativi: art. 515 c.p.; art. art. 517 bis c.p.
Massime correlate: Cass. pen., Sez. III, 23/09/2022, n. 42609.
Massima redatta da: Adele Ciappi; Emanuela Caggiano; Eugenia Scerrato; Asia Stanghini; Leonardo Pucci; Leonardo Martelli; Virginia Bisanti.
Tribunale di Siena – Sezione Penale, sentenza n. 623/2023 del 14.09.2023 Giudice: Dott. Cerretelli Francesco.
Delitti contro il patrimonio – frode nell’esercizio del commercio – circostanza aggravante ai sensi dell’art. 517 bis c.p.- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari
Si esclude il concorso di reati quando la realizzazione di un reato richiede la previa realizzazione di un reato meno grave, essendo quest’ultimo assorbito dal primo, che ne costituisce la progressione criminosa, se i reati offendono gli stessi beni giuridici. Non rileva il fatto che il reato assorbito sia punito con una pena più severa per effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti, posto che se l’individuazione del reato più grave dipendesse dalla prevalenza o equivalenza delle circostanze, il risultato sarebbe sempre incerto, poiché dipendente da valutazioni discrezionali del giudice. (Nel caso di specie: il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari è da ritenersi sempre assorbito in quello di frode in commercio, anche nel caso in cui il riconoscimento di circostanze aggravanti comporti l’applicazione di una pena più severa per il primo).
Riferimenti normativi: art. 515 c.p.; art. 517 bis c.p.; art. 517 quater c.p.
Massime correlate: --
Massima redatta da: Adele Ciappi; Emanuela Caggiano; Eugenia Scerrato; Asia Stanghini; Leonardo Pucci; Leonardo Martelli; Virginia Bisanti
Tribunale di Siena – Sezione Penale, sentenza n. 623/2023 del 14.09.2023 Giudice: Dott. Cerretelli Francesco.
Delitti contro il patrimonio – frode nell’esercizio del commercio – circostanza aggravante ai sensi dell’art. 517 bis c.p. - contraffazione di indicazioni geagrafiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari
L’amministratore di diritto della società non può ritenersi responsabile dei reati commessi dall’amministratore di fatto solo nel caso in cui non abbia consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione della verificazione di questi (dolo eventuale).
Riferimenti normativi: art. 515 c.p.; art. 517 bis c.p.; art. 517 quater c.p.
Massime correlate: Cass. pen., Sez. feriale, 17/08/2017, n. 42892; Cass. pen., Sez. II, 23 gennaio 2024, n. 2885; Cass. pen., sez. V, 30 giugno 2023, n. 28257; Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2022, n. 33582; Cass. pen., sez. V, 2 maggio 2022, n. 17094; Cass. pen., sez. V, 5 gennaio 2022, n. 106; Cass. pen., sez. V, 23 giugno 2021, n. 24575.
Massima redatta da: Adele Ciappi; Emanuela Caggiano; Eugenia Scerrato; Asia Stanghini; Leonardo Pucci; Leonardo Martelli; Virginia Bisanti.
Tribunale ordinario di Siena in composizione monocratica, Sent. 8 giugno 2023, Est. Grandinetti, Imp. P.
Concorso di reati – maltrattamenti in famiglia e atti persecutori – interruzione della convivenza – permanenza del rapporto solidaristico genitoriale – potere di riqualificazione della condotta in un unico reato maltrattamenti – presupposti
Laddove il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e quello di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. siano contestati congiuntamente ed in continuazione in ragione del fatto che alcuni segmenti della condotta si sono svolti in periodi di tempo caratterizzati dall’assenza di coabitazione tra agente e soggetto passivo, il Giudice può, laddove ravvisi la persistenza tra i medesimi di una relazione qualificata, nella specie genitoriale e come tale connotata da un dovere di solidarietà reciproco, ritenere il fatto integrativo dell’unica fattispecie di maltrattamenti in famiglia, non essendo una tale operazione qualificabile come nuovo inquadramento in peius, per la sua insuscettibilità a determinare un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello irrogabile in caso applicazione della disciplina del concorso e della continuazione.
Tribunale ordinario di Siena, Sent. 719/2023, Giudice Pollini
Violazione Testo Unico Edilizia – Assenza di titoli abilitativi – No sanatoria
In tema di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e successiva sanatoria, l’intervento di edilizia pesante che ha comportato una modifica della volumetria complessiva dell’edificio eseguito in assenza di titoli, non è possibile ritenerlo sanato con l’accertamento di conformità. (Difatti, tale opera, era contraria allo strumento urbanistico vigente sia al momento della sua realizzazione, che al momento della presentazione della richiesta di sanatoria; la sanatoria successivamente concessa non poteva essere rilasciata per mancanza della doppia conformità e, dunque, non può produrre alcun effetto estintivo).
Tribunale ordinario di Siena, Sent. 719/2023, Giudice Pollini
Violazione Testo Unico Edilizia – Assenza di titoli abilitativi – Prescrizione reato permanente
In merito alla eccezione di prescrizione, trattandosi di un reato di natura permanente “la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti”( nel caso di specie, trattasi di un unico reato permanente che iniziatosi nel febbraio 2013 e che, ad oggi, non essendo terminati i lavori, deve ritenersi ancora perdurante, pertanto il reato non può ritenersi prescritto).
Massime precedenti Vedi: Cass. Sez. 3, Sent n. 30147 del 19/04/2017 Rv. 270256
Tribunale ordinario di Siena, Sent. 719/2023, Giudice Pollini
Violazione Testo Unico Edilizia – Assenza di titoli abilitativi – Delitti contro la fede pubblica art. 481 No concessione 131 bis c.p.
Il progettista nonché direttore dei lavori che abbia asseverato nella relazione di accompagnamento alla SCIA – che deve ritenersi inefficace perché relativa a manufatti abusivi e ripetitiva delle caratteristiche di illegittimità dell’opera principale- la conformità delle opere già realizzate allo strumento urbanistico vigente, quando in realtà tale conformità non vi era, poiché eseguite in contrasto con lo stesso, commette il reato di cui all’art. 481 cod. pen., “in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio.
Tribunale ordinario di Siena, Sent. 719/2023, Giudice Pollini
Violazione Testo Unico Edilizia – Assenza di titoli abilitativi – Mancata concessione 131 bis c.p.
È preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, qualora i vari interventi edilizi e la realizzazione delle opere si protraggano nel tempo, poiché tale condotta è da ritenersi abituale. “In tema di lottizzazione abusiva, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre ai parametri rilevanti per gli abusi edilizi e paesaggistici in generale, deve considerarsi anche quello della intrinseca gravità dell'attività lottizzatoria per le conseguenze che essa determina sull'assetto del territorio”.
Massime precedenti Vedi: Sez. 3, Sentenza n. 51489 del 18/09/2018 Ud. (dep. 14/11/2018) Rv. 274108 – 01.
Tribunale ordinario di Siena, Sent. 719/2023, Giudice Pollini
Violazione Testo Unico Edilizia – Assenza di titoli abilitativi – Risarcimento in favore della parte civile
Non può essere riconosciuto alcun risarcimento in favore della parte civile quando non viene dimostrato in alcun modo il danno subito, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui non abbia per oggetto danni subito in violazione della normativa civile sulle distanze.
“Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie, il proprietario confinante che si costituisce parte civile non è tenuto a provare il danno subito nel caso di violazione delle norme del codice civile sulle distanze tra le costruzioni e delle disposizioni integrative, come i regolamenti edilizi, perché il danno conseguenza del reato consiste nell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, nella limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione del valore della proprietà, mentre, nel caso in cui siano violate norme diverse da quelle sulle distanze, mancando l'asservimento del fondo contiguo, è richiesta una dimostrazione precisa in ordine all'esistenza ed all'entità del danno, oltre che in relazione alla sussistenza del nesso causale tra la violazione edilizia e il pregiudizio subito”(nel caso , era già stata pronunciata una sentenza civile tra le parti confinanti avente per oggetto la servitù di veduta e non veniva dimostrato alcun danno ulteriore, tipo deprezzamento dell’immobile di proprietà della parte civile).
Massime precedenti Vedi: Sez. 3, Sentenza n. 8965 del 16/01/2019 Ud. (dep. 01/03/2019) Rv. 275928 – 02
Tribunale ordinario di Siena in composizione collegiale, Sent. 25 maggio 2023, n. 463, Pres. Spina, Est. Pollini, Imp. M.
Violenza sessuale – capacità a testimoniare della persona offesa – validità della querela presentata – esclusione- improcedibilità dell’azione penale – sentenza di non doversi procedere
In ordine al delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis co. 2 nr. 1 c.p., il Tribunale ha ritenuto che l’azione penale nei confronti degli imputati non avrebbe dovuto essere promossa perché difettava, nel caso di specie, di una valida querela, essendo stata sporta da persona che, a causa delle patologie da cui è affetta, non era in grado di rendersi conto del valore giuridico dell’atto che stava compiendo. Il Collegio ha condiviso interamente l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “L'infermità di mente di cui all'art 121 cod. pen. si riferisce ad una incapacità di fatto ad esercitare il diritto di querela nella quale la persona offesa si trovi a cagione di infermità psichica, riferibile non soltanto ai soggetti che si trovino nelle condizioni per essere dichiarati interdetti o inabilitati in dipendenza di una malattia mentale, ma anche ai soggetti che a causa della malattia mentale non sono in grado di comprendere l'importanza giuridica e morale della querela e di volere tale atto” (Cass. Pen. Sez. 3, Sent. n. 3085 del 18/10/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 268896 – 01)” e, per tali motivi, considerata la procedibilità a querela di parte del reato contestato, ha adottato una pronuncia di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p..(Fattispecie in cui veniva vagliata dal Collegio, attraverso la nomina di un perito e l’esame dei consulenti tecnici di parte, la capacità della persona offesa di proporre consapevolmente querela ed emergeva, che la stessa non era in grado, per i disturbi ed i deficit da cui era affetta, di sporgerla autonomamente, in modo consapevole, tanto da ritenerla non valida).
Tribunale Ordinario di Siena – Sentenza 26.4.2023 n. 383, Giudice Monocratico Penale dott.ssa Pollini.
Delitto di rissa aggravata; fronteggiamenti fra contrade rivali; correità e concorso di persone; esclusione della scriminante del consenso dell’avente diritto.
Nel caso particolare di una rissa verificatasi a margine del Palio di Siena, per il giudice non è possibile riconoscere la scriminante dell’art.50 c.p., poiché la norma incriminatrice di cui all’art. 588 c.p. è posta a tutela non solo dei corrissanti, ma anche dei terzi e, inoltre il consenso espresso dai corrissanti nel venire reciprocamente all'offesa non può costituire causa di giustificazione, poiché proprio esso rappresenta il disvalore che la norma vuole stigmatizzare e sanzionare, così che non avrebbe alcuna logica, all’interno dell’ordinamento, sostenere l'assunto per cui si deve "punire" e al contempo "scriminare" un determinato comportamento; inoltre, anche qualora si ritenesse di far rientrare la carriera paliesca tra le competizioni sportive non parrebbe comunque applicabile tale scriminante, poiché essa andrebbe eventualmente applicata ai soli partecipanti, cioè ai fantini e non ai singoli contradaioli esterni alla asserita competizione sportiva.
Normativa di riferimento:
artt. 81, 110, 588, co. 1 e 2, in riferimento all’art. 582 c.; art 50 c.p.
Massime correlate: sent. di merito del Tribunale di Siena in Composizione Monocratica n. 236/2018
Massima redatta da: Francesca Martini
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. n. 211/2023; Presidente: Dott. Simone Spina. Giudici a latere: Dott.ssa Elena Pollini; Dott. Francesco Cerretelli.
TORTURA – ART. 613-BIS C.P . – ABUSO DELLA FORZA PUBBLICA – COERCIZIONE NEL CONTESTO PENITENZIARIO – REQUISITI DI LEGITTIMITA’ Confine tra “uso legittimo della coazione” ed “abuso della forza pubblica”; requisiti per la legittimità dell’impiego nel contesto penitenziario.
Il connotato essenziale che distingue l’uso legittimo della forza pubblica dal suo illecito abuso non risiede tanto nella natura pubblica o privata dell’autore del reato, bensì consiste nei requisiti della necessità dell’intervento coercitivo e della proporzione ed adeguatezza tra l’entità della reazione da contenere o del diverso fine pubblico da perseguire, ed i mezzi a tal fine concretamente utilizzati dal soggetto appartenente all’autorità pubblica. L’uso della coazione fisica da parte dell’autorità pubblica può dirsi legittimo nella misura in cui, da un lato, costituisca un mezzo necessario, proporzionato ed adeguato agli specifici scopi prefissati dalla legge in vista del suo impiego e, dall’altro, ricorra una delle ipotesi tassativamente previste dalla legge come abilitanti l’uso della forza medesima, ossia: a) prevenire o impedire atti di violenza, b) impedire tentativi di evasione, c) vincere la resistenza, anche passiva, che si frappone all’esecuzione degli ordini impartiti. Al contrario, ogni atto di coercizione fisica che violi tali confini, se compiuto da soggetti appartenenti a corpi istituzionali dello Stato, non si configura più come “uso legittimo della coazione fisica”, bensì come “esercizio di illecita violenza”, commesso mediante un “uso abusivo della forza pubblica”, ovvero “abuso di autorità”..
Riferimenti normativi: Art. 613-bis c.p.; Art. 53 c.p.; Art. 41 o.p.
Massime correlate: Cass. pen., Sez. IV , 16/12/2020, n. 35962.
Massima redatta da: Greta Lisi; Francesca Cristiani; Laila Mourabi; Giacomo Baschieri; Filippo Tinti; Gregorio Pagni
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. n. 211/2023; Presidente: Dott. Simone Spina. Giudici a latere: Dott.ssa Elena Pollini; Dott. Francesco Cerretelli.
TORTURA PUBBLICA – TORTURA DI STATO – FATTISPECIE AUTONOMA – CIRCOSTANZE INDIPENDENTI – NATURA DEL REATO Impiego della forza pubblica, l’uso gratuito della forza quale violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti
In merito all’uso gratuito della forza da parte di appartenenti alle forze di polizia, nello specifico ad appartenenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, gli atti costituenti esercizio di forza fisica possono dirsi gratuiti in quanto siano o del tutto privi di nesso con le condotte ascrivibili ai destinatari degli atti medesimi, ovvero manifestamente sproporzionati rispetto agli obiettivi che con essi si intende perseguire. In ciò si afferma che il fine di ristabilire l’ordine attraverso metodi coercitivi debba essere preso in considerazione soltanto in caso di insuccesso di altri metodi, quali il dialogo o la negoziazione, ovvero là dove questi ultimi siano ritenuti inadeguati. Ove la scelta circa le modalità dell’azione per ristabilire l’ordine sia infine caduta sull’uso della forza nei confronti dei detenuti, tale regola prescrive che l’impiego della forza sia comunque controllato e limitato allo stretto necessario.
Riferimenti normativi: Art. 41, L. 26/07/1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. pen., Sez. V , 07/09/2023, n. 36970 Case of Cestaro v. Italy, n. 6884/11 §§180-182 – Corte Europea dei diritti dell’uomo
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. n. 211/2023; Presidente: Dott. Simone Spina. Giudici a latere: Dott.ssa Elena Pollini; Dott. Francesco Cerretelli.
TORTURA – FATTISPECIE AUTONOMA DI REATO – REATO EVENTUALMENTE ABITUALE – REATO AD EVENTO PERSISTENTE Tortura come reato eventualmente abituale
Il delitto di tortura di cui all’art. 613-bis c.p. è un reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravamente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo ovvero tenute nel medesimo contesto cronologico, oppure da un unico atto lesivo dell’incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, purchè esso determini acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico che si traducano in un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Riferimenti normativi: Art. 613-bis c.p.;
Massime correlate: Cass. pen., Sez. V , 08/07/2019, n. 47079 Cass. pen., Sez. V , 11/10/2019, n. 50208; Cass. pen., Sez. V , 20/12/2023, n. 1243.
Massima redatta da: Greta Lisi; Francesca Cristiani; Laila Mourabi; Giacomo Baschieri; Filippo Tinti; Gregorio Pagni
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. n. 211/2023; Presidente: Dott. Simone Spina. Giudici a latere: Dott.ssa Elena Pollini; Dott. Francesco Cerretelli.
Il requisito modale delle «violenze o minacce gravi».
Ai fini dell'apprezzamento della condotta rilevante a titolo di tortura ex art. 613 bis c.p. consistita in "violenze o minacce gravi", deve ritenersi che, alla luce di argomenti di natura letterale e sistematica, l'aggettivo "gravi" sia da intendere riferito alle sole minacce, non anche alle violenze. Tale assunto è confermato dalla circostanza che l’estensione dell’aggettivo «gravi» anche alle «violenze» è incongrua e incoerente con il sistema normativo e con i precedenti giurisprudenziali, i quali evidenziano l’improbabilità che le sofferenze acute possano, in rerum natura, derivare da violenze non connotate da gravità.
Riferimenti normativi: Art. 613 bis c.p.
Massime correlate: Cass. pen., Sez. V , 08/07/2019, n. 47079..
Massima redatta da: Greta Lisi; Francesca Cristiani; Laila Mourabi; Giacomo Baschieri; Filippo Tinti; Gregorio Pagni
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. n. 211/2023; Presidente: Dott. Simone Spina. Giudici a latere: Dott.ssa Elena Pollini; Dott. Francesco Cerretelli.
TORTURA - FATTISPECIE AUTONOMA DI REATO – REATO EVENTUALMENTE ABITUALE Trattamento inumano e degradante, il concetto di “sofferenza fisica”
Dello stato di “sofferenza fisica” si deve operare un rinvio alla definizione di dolore, quale “esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole, associata ad un pericolo tissutale o potenziale, o descritto in termini di potenziale danno”. Il dolore è composto da un aspetto sensoriale e uno esperienziale, quest’ultimo prevede delle componenti emozionali, cognitive e comportamentali. Quindi la nozione di “sofferenza fisica” è da intendersi come lo stato psichico esperienziale collegato alla percezione di una sensazione spiacevole, associata ad un pericolo tissutale o potenziale. In ultimo non va integralmente sovrapposto il termine di sofferenza con quello di dolore.
Riferimenti normativi: 613 bis c.p.;
Massime correlate:
Massima redatta da: Greta Lisi; Francesca Cristiani; Laila Mourabi; Giacomo Baschieri; Filippo Tinti; Gregorio Pagni
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. n. 211/2023; Presidente: Dott. Simone Spina. Giudici a latere: Dott.ssa Elena Pollini; Dott. Francesco Cerretelli.
Trattamento inumano e degradante, il concetto di “trauma psichico verificabile”
La nozione di “trauma psichico verificabile” ruota attorno alla puntualizzazione che la Suprema Corte ha fatto sul punto, ossia, al concetto di rottura, frattura e destabilizzazione, anche temporanea, di un preesistente equilibrio emotivo e psichico, che non richiede accertamenti medico-legali ma può essere, piuttosto, ritratto e ricavato da segni e indizi comportamentali della vittima.
Riferimenti normativi: Art. 612-bis c.p.; Art. 613-bis c.p.; Art. 3 CEDU.
Massime correlate: Cass. pen, Sez. V , 08/07/2019, n. 47079; Corte Cost., n. 172/2014, punto 5 del Considerato in diritto.
Massima redatta da:
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. n. 211/2023; Presidente: Dott. Simone Spina. Giudici a latere: Dott.ssa Elena Pollini; Dott. Francesco Cerretelli.
La tortura pubblica o di Stato come autonoma fattispecie di reato- qualificazione del reato di cui all’ art. 613 bis 2° comma non come circostanza-criteri per stabilirlo.
Nel caso del reato di tortura pubblica o di Stato, di cui all’art. 613-bis, 2° comma, c.p., ai fini di determinare la sua natura autonoma o di circostanza indipendente, non si può far ricorso né al criterio della collocazione topografica, né al dato costituito dalle modalità di determinazione della nuova pena. Infatti, si deve ricorrere al criterio ermeneutico sussistente nel soppesare l’impatto, a livello di bene giuridico tutelato, dell’elemento differenziale di fattispecie presente nella disposizione oggetto di dubbio interpretativo, ponendolo in comparazione con la fattispecie verso cui è operato il rinvio. Di conseguenza, non residuano dubbi in ordine alla natura di autonoma fattispecie di reato della cd. tortura pubblica o di Stato.
Riferimenti normativi: Art. 613 bis (1° e 2° comma).
Massime correlate: Cass. pen., Sez. III, 25/05/2021, n. 32380; Cass. pen., Sez. V , 11/10/2019, n. 50208 (difforme); Sentenza CEDU del 24 marzo 2009 - Ricorso n. 44006/06 - C.B.Z. c. Italia.
Massima redatta da: Greta Lisi; Francesca Cristiani; Laila Mourabi; Giacomo Baschieri; Filippo Tinti; Gregorio Pagni
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. n. 211/2023; Presidente: Dott. Simone Spina. Giudici a latere: Dott.ssa Elena Pollini; Dott. Francesco Cerretelli.
Le condizioni di applicabilità dell’isolamento continuo
L’art. 33 dell’ordinamento penitenziario (L. n. 354/1975) ammette la possibilità di disporre la misura dell’isolamento continuo soltanto in ipotesi rigidamente e tassativamente tipizzate. In ogni caso, a prescindere dalle ragioni che hanno determinato l’irrogazione della misura dell’isolamento continuo, questa non potrà avere una durata superiore a 15 giorni, termine invalicabile predisposto al fine di evitare che tale misura di rigore eccezionale si trasformi in un trattamento contrario al senso di umanità. L’isolamento continuo è suscettibile di essere applicato altresì in maniera precauzionale. A tal proposito, ove non sia presente in loco il Direttore dell’istituto, che è titolare del potere cautelare, il Corpo di polizia penitenziaria, che abbia avuto cognizione diretta della violazione disciplinare posta in essere dal detenuto, potrà ordinare l’intervento cautelare d’urgenza a condizione che venga immediatamente informato il Direttore, il quale dovrà ratificare con provvedimento scritto l’adozione della misura, e contestualmente convocare il Consiglio di disciplina affinché si tenga udienza davanti ad esso entro 10 giorni dall’applicazione dell’isolamento. Qualora dovessero mancare i predetti requisiti, si incorrerà nella fattispecie sanzionata dall’art. 608 c.p.
Riferimenti normativi: Art. 33 L. n. 354/1975; Art. 608 c.p.
Massime correlate: --
Massima redatta da: Greta Lisi; Francesca Cristiani; Laila Mourabi; Giacomo Baschieri; Filippo Tinti; Gregorio Pagni
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 17.11.2022, Giudice Minerva, Imp. H.O. e S.M.
DELITTI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
Ai fini della configurabilità del reato di cui di violenza sessuale di gruppo l’espressione più persone contenuta all’art. 609 octies c.p. comprende anche l’ipotesi che gli autori del fatto siano due.
Massime correlate:
Cass. Pen. Sent. n. 52629/2017
Massima redatta da: Giovanni Ugolini, Eugenia Scerrato, Emanuela Caggiano, Alberto Romei, Adele Ciappi, Marianna Neri, Virginia Bisanti e Asia Stanghini.
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 17.11.2022, Giudice Minerva, Imp. H.O. e S.M.
DELITTI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
Il maggiore disvalore del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609-octies c.p., rispetto al reato di violenza sessuale in concorso di cui al combinato disposto degli artt. 110 e 609-bis c.p. è insito nella sua idoneità a eliminare o ridurre la forza di reazione della vittima. Pertanto, il reato di violenza sessuale di gruppo è ravvisabile anche nell'ipotesi in cui coloro che partecipano all'azione criminosa siano soltanto due e soltanto un componente del gruppo compia materialmente atti sessuali, purché la loro contemporanea presenza comporti una diminuzione della capacità reattiva della persona offesa
Massime correlate:
Cass. Pen. Sent. n. 40121/2012
Cass. Pen. sent. n. 17843/2005
Cass. Pen. Sent. n. 15089/2010
Cass. pen. Sent. n. 45970/2005
Cass. Pen. Sent. n. 51640/2023
Massima redatta da: Giovanni Ugolini, Eugenia Scerrato, Emanuela Caggiano, Alberto Romei, Adele Ciappi, Marianna Neri, Virginia Bisanti e Asia Stanghini.
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 17.11.2022, Giudice Minerva, Imp. H.O. e S.M.
DELITTI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
In tema di violenza sessuale di gruppo rientra fra le condizioni di inferiorità fisica e psichica di cui all’art. 609-bis c.p. anche lo stato di incapacità derivante da ubriachezza volontaria o l’intossicazione volontaria da stupefacenti poiché elemento fondamentale è la menomazione della volontà della vittima strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente indipendentemente da chi concretamente tale menomazione abbia provocato (Nel caso di specie la capacità della p.o. veniva elisa dall’assunzione volontaria di alcol e stupefacenti cui seguiva l’induzione da parte degli autori del reato all’ulteriore assunzione di tali sostanze).
Massime correlate:
Cass. pen., Sez. III, 19/01/2018, n. 32462
Massima redatta da: Giovanni Ugolini, Eugenia Scerrato, Emanuela Caggiano, Alberto Romei, Adele Ciappi, Marianna Neri, Virginia Bisanti e Asia Stanghini.
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 17.11.2022, Giudice Minerva, Imp. H.O. e S.M.
DELITTI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
In materia di violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p., qualora gli indagati abbiano spinto la vittima ad assumere sostanze stupefacenti o alcool, è irrilevante ai fini della applicazione dell’art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p. che lo stato di ubriachezza o di alterazione da sostanze stupefacenti sia già stato provocato dalla volontaria assunzione di queste da parte della persona offesa.
Massime correlate:
Cass. pen., Sez. III, 19/01/2018, n. 32462
Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 13/02/2018, n. 16046 (rv. 273056)
Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 11/01/2017, n. 45589 (rv. 271017)
Cass. pen., Sez. III, 19/01/2018, n. 32462
Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 19/03/2020, n. 10596 (rv. 278768-01)
Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 19/01/2022, n. 7873 (rv. 282834-02)
Massima redatta da: Giovanni Ugolini, Eugenia Scerrato, Emanuela Caggiano, Alberto Romei, Adele Ciappi, Marianna Neri, Virginia Bisanti e Asia Stanghini.
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 17.11.2022, Giudice Minerva, Imp. H.O. e S.M.
DELITTI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
Qualora venga disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari e sia altresì disposto il controllo mediante l’applicazione dei dispositivi elettronici ex art. 275 bis c.p.p. nel caso in cui i detti strumenti di controllo non siano nella disponibilità della polizia giudiziaria, il giudice deve valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, posto che in materia non è consentito alcun automatismo né nell’applicazione della custodia cautelare in carcere né degli arresti domiciliari tradizionali (Cass. S.U. n. 20769/2016); Nel caso di specie il giudice riteneva che qualora i dispositivi elettronici non fossero stati disponibili o l’imputato non avesse acconsentito al loro utilizzo si dovesse applicare la custodia cautelare in carcere posto che secondo il giudice l’intensità – in concreto – dell’esigenza cautelare e la gravità delle conseguenze che dovrebbero derivare in caso di trasgressione delle conseguenze a danno della p.o. e degli stretti congiunti suggerivano di adottare la misura custodiale nell’impossibilità di utilizzare il braccialetto elettronico.
Massime correlate:
(Cass. Sez. II, 10 novembre 2015, Pappalardo ed a., RV 265238
Giur. difforme:
Cass. Sez II, 29 ottobre 2003, Bianchi, RV 227582; Cass. Sez. V, 19 giugno 2012, Bottan, RV 253716
Cass. Sez. II, 23 settembre 2014, Di Francesco ed a., RV 261439
Cass. Sez. I, 10 settembre 2015, Quici, RV 264943
Massima redatta da: Giovanni Ugolini, Eugenia Scerrato, Emanuela Caggiano, Alberto Romei, Adele Ciappi, Marianna Neri, Virginia Bisanti e Asia Stanghini.
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Sent. 26.10.2022, Giudice Minerva, Imp. -.-
MALTRATTAMENTI FAMILIARI – MALTRATTAMENTI IN CONTESTO PARAFAMILIARE – APPLICABILITA’ RIFORMA ART. 572 C.P. DELLA LEGGE 69 DEL 19 LUGLIO 2019 – CONTINUAZIONE FRA REATI – ATTENUANTI GENERICHE – PROVVISIONALE.
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., non rileva esclusivamente la sussistenza di legami di natura familiare tra vittima e reo: sono infatti da ritenersi ad essi equiparati quei vincoli, di c.d. “para-familiarità”, che denotano l’appartenenza a determinate comunità, caratterizzate da intensità e costanza di rapporti paragonabili a quelle proprie di una realtà parentale. Tra queste, risultano sicuramente comprese le c.d. “sette”, realtà nelle quali i sottoposti, o “adepti”, soggiacciono alla supremazia di uno o più soggetti, riconosciuti come autorità morali o spirituali, che all’interno di tali realtà rivestono la qualifica di veri e propri capi, i quali compiono attività vessatorie nei confronti della vittima che ne comportano un “annientamento” della personalità
Massime correlate:
Cass. n. 14754 del 13/02/2018 Rv. 272804
Cass. n. 13815 del 04/02/2021, Rv. 281588
Cass. Pen. Sez. VI, sent. 12/01/2016, n. 2625 (rv. 266243)
Cass. Pen. Sez. VI, sent. 18/09/2020, n. 29542 (rv. 279688-02)
Cass. n. 22268 del 24/04/2008, Rv. 240257
Cass. n. 43328 del 15/11/2011, Rv. 251375
Cass. n. 17702 del 03/03/2004, Rv. 228472
Cass. n. 29542 del 18/09/2020 Rv. 279688
Massima redatta da: Alessandro Peri, Francesco Russo, Alessandro Mugnaini, Giacomo D'Auria, Francesco Toscano, Guido Panzieri, Niccolò Valgimigli
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Sent. 26.10.2022, Giudice Minerva, Imp. -.-
MALTRATTAMENTI FAMILIARI – MALTRATTAMENTI IN CONTESTO PARAFAMILIARE – APPLICABILITA’ RIFORMA ART. 572 C.P. DELLA LEGGE 69 DEL 19 LUGLIO 2019 – CONTINUAZIONE FRA REATI – ATTENUANTI GENERICHE – PROVVISIONALE.
In tema di maltrattamenti entro il contesto c.d. “parafamiliare” di una setta religiosa, vi può essere talvolta difficile distinzione fra vittima e perpetratore. In questi casi, l’aver aderito alle pratiche di assoggettamento e sfruttamento sessuale, lavorativo ed economico delle persone offese, traendone dei personali benefici, pur a prezzo della degradazione della propria personalità morale, porta al riconoscimento della responsabilità penale in concorso ex 572 C.P. Nel caso di specie, lo status e il ruolo che il soggetto imputato ha all’interno dell’associazione gli hanno accordato sia la disponibilità dei fondi profitto del reato, sia una certa consapevolezza nell’attuazione della condotta criminosa, distinguendolo così da una vittima.
Massime correlate:
Cass. n. 14754 del 13/02/2018 Rv. 272804
Cass. n. 13815 del 04/02/2021, Rv. 281588
Cass. Pen. Sez. VI, sent. 12/01/2016, n. 2625 (rv. 266243)
Cass. Pen. Sez. VI, sent. 18/09/2020, n. 29542 (rv. 279688-02)
Cass. n. 22268 del 24/04/2008, Rv. 240257
Cass. n. 43328 del 15/11/2011, Rv. 251375
Cass. n. 17702 del 03/03/2004, Rv. 228472
Cass. n. 29542 del 18/09/2020 Rv. 279688
Massima redatta da: Alessandro Peri, Francesco Russo, Alessandro Mugnaini, Giacomo D'Auria, Francesco Toscano, Guido Panzieri, Niccolò Valgimigli
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Sent. 26.10.2022, Giudice Minerva, Imp. -.-
MALTRATTAMENTI FAMILIARI – MALTRATTAMENTI IN CONTESTO PARAFAMILIARE – APPLICABILITA’ RIFORMA ART. 572 C.P. DELLA LEGGE 69 DEL 19 LUGLIO 2019 – CONTINUAZIONE FRA REATI – ATTENUANTI GENERICHE – PROVVISIONALE.
Poiché l’interesse protetto dall’art. 572 c.p. è la personalità del singolo in relazione al rapporto che lo unisce al soggetto attivo, il reato di maltrattamenti in famiglia posto in essere nei confronti di più soggetti passivi si configura come una pluralità di reati, eventualmente unificati sotto il vincolo della continuazione, avuto riguardo per il contesto spazio-temporale della consumazione e l’identità delle vittime. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto la sussistenza del vincolo di continuazione tra plurimi episodi di maltrattamenti a danno di più soggetti passivi appartenenti alla medesima setta, in cui l’imputata ricopriva un ruolo apicale).
Massime correlate:
Cass. n. 14754 del 13/02/2018 Rv. 272804
Cass. n. 13815 del 04/02/2021, Rv. 281588
Cass. Pen. Sez. VI, sent. 12/01/2016, n. 2625 (rv. 266243)
Cass. Pen. Sez. VI, sent. 18/09/2020, n. 29542 (rv. 279688-02)
Cass. n. 22268 del 24/04/2008, Rv. 240257
Cass. n. 43328 del 15/11/2011, Rv. 251375
Cass. n. 17702 del 03/03/2004, Rv. 228472
Cass. n. 29542 del 18/09/2020 Rv. 279688
Massima redatta da: Alessandro Peri, Francesco Russo, Alessandro Mugnaini, Giacomo D'Auria, Francesco Toscano, Guido Panzieri, Niccolò Valgimigli
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 19.07.2022, Giudice Minerva, Imp. -.-
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI CONTRO LA PERSONA - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI ex art. 353 c.p. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO ex art. 615 ter c.p. - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMPETENZA PER MATERIA - DEROGA AI PRINCIPI DI INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA - CONNESSIONE TRA DIVERSE FATTISPECIE DI REATO.
La competenza del Giudice naturale precostituito per legge nelle ipotesi di connessione, derivante dall’astratta configurabilità del vincolo della continuazione tra analoghe ma distinte fattispecie di reato ascritte a diversi imputati, subisce una deroga valevole esclusivamente per quei correi che hanno condiviso il medesimo disegno criminoso. Tale deroga non si estende agli imputati rispetto ai quali gli elementi indiziari non consentono di configurare un effettivo contributo al suddetto disegno.
Massime correlate:
Cass. n. 57927/2018, Rv. 275519.
Massima redatta da: Chiara Minna, Eugenio Mazzi, Luisa De Mossi, Iole Caschetto, Annunziata Coletta, Giulia Cecchini, Emanuela Doda, Ginevra Capaccioli, Duccio Balani
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 19.07.2022, Giudice Minerva, Imp. -.-
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TURBATA LIBERTA’ DEGLI INCANTI ex art. 353 C.p. - REATI A FORMA LIBERA - REATI DI PERICOLO - LIBERA CONCORRENZA - BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nel reato di turbata libertà degli incanti, previsto dall'art. 353 c.p., il "mezzo fraudolento" si identifica in qualsiasi condotta ingannevole, non espressamente descritta tra quelle tipiche previste dalla norma, ma comunque idonea a compromettere il regolare svolgimento della gara. Tali mezzi possono includere anomalie procedimentali, come il ricorso a prestanomi utilizzato per aggirare il divieto ex art. 1471 c.c., che pregiudicano l'effettività della libera concorrenza e la corretta formazione delle decisioni da parte dei partecipanti.
Massime correlate:
Cass. Sentenza n. 6605 del 17/11/2020, Rv. 280837
Cass n. 42770 del 11/07/2014, Rv. 260726 Cass. n. 10272/2019, Rv. 275163
Cass. n. 12298 del 16/01/2012 Rv. 252555 Cass. n. 4113 del 16/05/2019, Rv. 278111
Cass. n. 10272/2019, Rv. 275163
Massima redatta da: Chiara Minna, Eugenio Mazzi, Luisa De Mossi, Iole Caschetto, Annunziata Coletta, Giulia Cecchini, Emanuela Doda, Ginevra Capaccioli, Duccio Balani
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 19.07.2022, Giudice Minerva, Imp. -.-
MISURE CAUTELARI - ESERCENTI PUBBLICHE FUNZIONI - ESIGENZE CAUTELARI
In presenza di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, il pericolo di reiterazione criminosa, unitamente alla gravità dei comportamenti dagli stessi tenuti e alla pervicacia nel perseguire i loro propositi illeciti, induce a ritenere che, ove lasciati privi di adeguato controllo, essi possano non solo protrarre le conseguenze delle condotte illecite già consumate, ma anche continuare a commettere altri reati della stessa specie, avendo improntato l’esercizio delle loro funzioni ad una convinta adesione a modelli delinquenziali e ad un totale disprezzo delle regole. Ciò giustifica l’applicazione di una misura cautelare personale pur trattandosi di soggetti formalmente incensurati.
Massima redatta da: Chiara Minna, Eugenio Mazzi, Luisa De Mossi, Iole Caschetto, Annunziata Coletta, Giulia Cecchini, Emanuela Doda, Ginevra Capaccioli, Duccio Balani
Tribunale ordinario di Siena – Uff. Dibattimento, Sent. 11/03/2022, Giudice Dott. F. Cerretelli
Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia – Dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Art. 391-ter c.p. - Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti - Pluralità di reati - Continuazione
La struttura del reato di cui all’art. 391-ter c.p. è quella tipica della “disposizione a più norme”, in quanto primo e terzo comma individuano norme incriminatrici distinte che, a loro volta, enucleano una pluralità di fattispecie delittuose, realizzabili sia nel caso in cui venga commessa una sola delle fattispecie previste, sia che vengano commesse tutte, cosicché ogni singola violazione comporta la commissione di un nuovo reato, eventualmente unificabile agli altri sotto il vincolo della continuazione. Scopo della norma è dunque quello di punire tutti gli agenti della “filiera criminale” culminante nella messa a disposizione dell’apparecchio telefonico al detenuto e nel suo eventuale successivo utilizzo.
Massima redatta da: Alessandro Peri; Francesco Russo; Alessandro Mugnaini; Francesco Toscano; Guido Panzieri; Niccolò Valgimigli; Leonardo Generali.
Tribunale ordinario di Siena – Uff. Dibattimento, Sent. 11/03/2022, Giudice Dott. F. Cerretelli
Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia – Dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Art. 391-ter c.p. - Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti – Concorso necessario tra reati
Il combinato disposto dei commi primo e terzo dell’art. 391-ter individua, tra le altre, un’ipotesi di reato a concorso necessario proprio, rappresentato dalle condotte convergenti e speculari di colui che, da un lato, “procura” al detenuto un dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni o comunque ne “consente” l'utilizzo e, dall’altro, quella del detenuto che lo “riceve”, le quali si saldano e completano a vicenda.
Massima redatta da: Alessandro Peri; Francesco Russo; Alessandro Mugnaini; Francesco Toscano; Guido Panzieri; Niccolò Valgimigli; Leonardo Generali.
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Sent. 03.11.2021, Giudice Minerva, Imp. B.E.
LESIONI PERSONALI AGGRAVATE- ART. 582 C.P.- CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVI- ART. 61, N. 1 C.P.
La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento.
Massime correlate:
Cass. n. 25940/2020
Massima redatta da: Leonardo Generali, Leonardo Pucci, Leonardo Martelli, Gregorio Pagni, Riccardo Severino, Federica Cibba, Elena Fanciulli.
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Sent. 03.11.2021, Giudice Minerva, Imp. B.E.
INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - ART. 340 C.P.
È sufficiente ad integrare il reato di interruzione di pubblico servizio il comportamento dell’imputato che determini un’interruzione anche momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante, al regolare svolgimento delle attività sanitarie in ambito ospedaliero, distogliendo il personale sanitario dalle sue ordinarie attività e dalle cure degli altri pazienti.
Massima redatta da: Leonardo Generali, Leonardo Pucci, Leonardo Martelli, Gregorio Pagni, Riccardo Severino, Federica Cibba, Elena Fanciulli.
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Sent. 03.11.2021, Giudice Minerva, Imp. B.E.
MISURE DI SICUREZZA - LIBERTÀ VIGILATA
Nella scelta delle misure di sicurezza da adottare nei confronti di un individuo socialmente pericoloso, il giudice, escludendo ogni automatismo, può disporre anche una misura più elastica e non segregante, come la libertà vigilata, a patto che risulti idonea a soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura, tutela della persona e controllo della sua pericolosità sociale.
Massime conformi: Cass. n. 14260/2016
Massima redatta da: Leonardo Generali, Leonardo Pucci, Leonardo Martelli, Gregorio Pagni, Riccardo Severino, Federica Cibba, Elena Fanciulli.
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Sent. 03.11.2021, Giudice Minerva, Imp. B.E.
PERICOLOSITÀ SOCIALE - ART. 133 C.P.
La valutazione della pericolosità sociale deve essere condotta effettuando una verifica globale che prenda in considerazione, non solo il giudizio medico-psichiatrico, ma anche i parametri contemplati dall’art. 133 c.p., tenendo in particolare considerazione la gravità del reato commesso e la personalità del soggetto, oltre che sui suoi effettivi problemi psichiatrici.
Massime conformi: Cass. n. 50164/2017
Massima redatta da: Leonardo Generali, Leonardo Pucci, Leonardo Martelli, Gregorio Pagni, Riccardo Severino, Federica Cibba, Elena Fanciulli.
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 13.10.2021, Giudice Minerva, Imp. -.-
RAPINA AGGRAVATA, OMICIDIO AGGRAVATO, CORREITÀ E CONCORSO DI PERSONE, APPLICAZIONE MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI, CHIAMATA IN CORREITÀ: VALUTAZIONE DEI C.D RISCONTRI ESTERNI.
In tema di chiamata alla correità, le dichiarazioni rese dal co-imputato devono essere valutate dal Giudice alla stregua di un preciso iter logico, cioè tenendo conto di elementi di qualsiasi natura, idonei ad accertare la credibilità e la attendibilità del dichiarante, che permettano di effettuare l’esame dei riscontri cd. esterni, autonomi ed indipendenti, idonei a porre in relazione il fatto di reato con l’accusato e con qualsiasi momento dell’iter criminis.
Massime correlate:
Cass. n.16939 del 20/12/2011, Rv. 252630;
Cass. n. 2117/2013, Rv. 255553-
Cass. n.44882 del 18/07/2014, Rv. 260607
Massima redatta da: Milvana Barbato, Matteo Bisconti, Achille Cocco, Francesca Cristiani, Angelica Giuliano, Silvia Materozzi, Alessandra Perugini, Patrizia Zarrillo
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 13.10.2021, Giudice Minerva, Imp. -.-
RAPINA AGGRAVATA, OMICIDIO AGGRAVATO, CORREITÀ E CONCORSO DI PERSONE, APPLICAZIONE MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI; CONFESSIONE DEL FATTO PROPRIO E ALTRUI
La valenza della confessione quale prova della responsabilità di colui che la renda, si ritiene possa costituire di per sé prova sufficiente, indipendentemente dall'esistenza dei cd. riscontri esterni, purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione che possono essere di varia natura.
Massima redatta da: Milvana Barbato, Matteo Bisconti, Achille Cocco, Francesca Cristiani, Angelica Giuliano, Silvia Materozzi, Alessandra Perugini, Patrizia Zarrillo
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 13.10.2021, Giudice Minerva, Imp. -.-
RAPINA AGGRAVATA, OMICIDIO AGGRAVATO, CORREITÀ E CONCORSO DI PERSONE, APPLICAZIONE MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI, CONCORSO ORDINARIO E CONCORSO ANOMALO
Nel caso di delitto di rapina sfociata nel più grave delitto di omicidio, è configurabile il concorso ordinario, in luogo del concorso anomalo nel reato contestato, qualora l’indagato abbia potuto ipotizzare e prevedere l’esito infausto, in danno alla vittima, oltre che alla rapina aggravata, come sviluppo logico prevedibile tenuto conto della personalità del correo e delle concrete circostanze di fatto nelle quali si è svolta l’azione.
Massima redatta da: Milvana Barbato, Matteo Bisconti, Achille Cocco, Francesca Cristiani, Angelica Giuliano, Silvia Materozzi, Alessandra Perugini, Patrizia Zarrillo
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 13.10.2021, Giudice Minerva, Imp. -.-
RAPINA AGGRAVATA, OMICIDIO AGGRAVATO, CORREITÀ E CONCORSO DI PERSONE, APPLICAZIONE MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI, ADOZIONE DI MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI.
L’adozione di una misura precautelare e cautelare deve basarsi su capillari enunciati che non possono ricadere nella semplice presunzione o su basi poco consistenti, ma fondarsi su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazioni desumibili da circostanze concrete. Si tratta di una valutazione prognostica, da effettuare ex ante, che deve valorizzare specifici e concreti elementi di fatto, che consentano di ritenere plausibile che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia.
Massime correlate:
Cass. n. 26605 del 14/02/2019, Rv. 276449;
Cass. n. 33531 del 16/06/2021, Rv. 281861
Massima redatta da: Milvana Barbato, Matteo Bisconti, Achille Cocco, Francesca Cristiani, Angelica Giuliano, Silvia Materozzi, Alessandra Perugini, Patrizia Zarrillo
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 13.10.2021, Giudice Minerva, Imp. -.-
RAPINA AGGRAVATA, OMICIDIO AGGRAVATO, CORREITÀ E CONCORSO DI PERSONE, APPLICAZIONE MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI, APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE CARCERARIA.
L’applicazione della misura cautelare carceraria è l’unica idonea a fronteggiare le esigenze cautelari, laddove, si concretizzi il reale e attuale pericolo di reiterazione criminosa e/o di pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto della gravità dei reati contestati, della valutazione degli elementi di fatto, specifici e concreti, raccolti sino a questa fase procedimentale, da cui desumersi la personalità del soggetto indagato
Massime correlate:
Cass. n. 26605 del 14/02/2019, Rv. 276449;
Cass. n. 33531 del 16/06/2021, Rv. 281861
Massima redatta da: Milvana Barbato, Matteo Bisconti, Achille Cocco, Francesca Cristiani, Angelica Giuliano, Silvia Materozzi, Alessandra Perugini, Patrizia Zarrillo