Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. 17 maggio 2024; Presidente: Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi Di Montrone. Estensore: Dott. Andrea Grandinetti. G.o.p.: Dott.ssa Cristina Cavaciocchi
Ne bis in idem – art. 649 c.p.p. – Nozione di fatto medesimo – Reati fallimentari – Fatti di bancarotta – Fallimento di società cagionato per effetto di operazioni dolose.
Ai fini dell’applicabilità dell’art 649 c.p.p. è necessario svolgere una valutazione comparativa per verificare se il “fatto” oggetto del nuovo procedimento sia il “medesimo” rispetto a quello precedente. A tale scopo il “fatto” può essere definito come l’accadimento materiale frutto di un insieme di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Tali criteri valgono come parametri di attribuzione di rilevanza giuridica a determinati segmenti dell’accadimento stesso, che l’interprete è tenuto a considerare per valutare la medesimezza del “fatto”. In particolare, il “fatto” non si riduce alla sola azione o alla sola omissione ma comprende anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto se non anche, al limite estremo della nozione, l’evento naturalistico che ne consegue. (Nel caso di specie il Tribunale non ha accolto la richiesta dell’imputato di adozione, da parte del Tribunale stesso, di una sentenza di non doversi procedere sulla base dell’art. 649 c.p.p. in quanto il collegio giudicante non ha riscontrato una corrispondenza tra il fatto oggetto del reato di ricorso abusivo al credito e il fatto oggetto del reato di bancarotta societaria da operazioni dolose. Infatti, mentre il primo costituisce un reato di mera condotta, per il quale non rileva lo stato di insolvenza o di dissesto come evento del delitto, il secondo si deve considerare reato di evento naturalistico per il quale lo stato di insolvenza o di dissesto costituisce evento, ovvero derivazione necessaria del contegno dell’autore).
Riferimenti normativi: art. 649 c.p.
Massime correlate: Corte Cost. 31 maggio 2016 (dep. 21 luglio 2016), n. 200, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi
Massima redatta da: Casale Francesca; Civica Martina; D'Arco Gianluigi; Gelso Angelo Maria; Silvia Materozzi; Raffaele Severino
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. 17 maggio 2024; Presidente: Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi Di Montrone. Estensore: Dott. Andrea Grandinetti. G.o.p.: Dott.ssa Cristina Cavaciocchi.
Art. 521 c.p.p – Necessità di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza – modifica/alterità del fatto contestato nei casi di imputazione per dolo e sentenza affermativa di un’ipotesi delittuosa colposa
Non sussiste alcuna correlazione ex art. 521 c.p.p. tra un’imputazione a titolo di dolo e una sentenza che accerti come ricorrente un’ipotesi delittuosa colposa posto che, ad enunciato fattuale imputativo rimasto invariato (secondo le regole processuali utilizzabili in corso di giudizio), non può parlarsi di mero diverso inquadramento fra le due situazioni date. Ciò in quanto sussiste, ontologicamente, una incomponibile alterità tra reato doloso e reato colposo poiché, dal punto di vista soggettivo, il primo risulta espressione della più intensa adesione al fatto, connotata intrinsecamente da un agire umano ordinato, organizzato e finalistico, mentre il secondo consiste, sempre dal punto di vista soggettivo (e oggettivo), nella realizzazione di un fatto illecito caratterizzato da assenza di volontà e dalla colpevole inosservanza di una o più regole cautelari doverose nella situazione data, prevedibile ed evitabile.
Riferimenti normativi: art. 521 c.p.p.;
Massime contrarie: Cass. pen. sez. IV - 25/10/2005, n. 41663; Cass. pen. sez. V, n. 17393/2005; Cass. pen, sez. I, 13/12/2017, n. 21732
Tribunale di Siena – Sezione Penale, sentenza n. 151/2024 del 04.04.2024 Giudice: Dott. Andrea Grandinetti.
Atti persecutori e misure cautelari - rito abbreviato - sostituzione della pena; reiterazione di condotte persecutorie nonostante le misure cautelari - continuità criminosa - giustificazione del rito abbreviato - applicazione di misure alternative.
Si stima ragionevole e in linea con il tenore letterale dei novellati artt. 519 e 520 c.p.p. la formulazione da parte del difensore dell’imputato di un rito alternativo, a seguito di una modifica del capo d’imputazione ex art. 516 c.p.p., poichè l’enunciato imputativo oggetto di contestazione suppletiva deve considerarsi descrittivo di fatti-reato in continuazione con i fatti di cui al primo capo d’imputazione costituenti la naturale prosecuzione di un contegno persecutorio reso impossibile, nei periodi eccedenti quelli precisati in imputazione, dall’esser il prevenuto ristretto nella libertà personale. Ciò che costituisce sufficiente base giustificativa dell’operatività a tutt’oltranza di un favor verso il simultaneus processus, nonché verso l’economia processuale, ai fini di evitare evitare la duplicazione di procedimenti per porzioni di realtà costituenti sostanzialmente la prosecuzione del medesimo incedere criminale, oltre che di assicurare la possibilità di accedere a riti alternativi, in funzione di deflazione del carico della giustizia penale e di evitare di disporre una separazione della posizione processuale della persona imputata per il reato oggetto di contestazione suppletiva..
Riferimenti normativi: art. 612 bis c.p.; art. 81 c.p.
Massime correlate: Cass. pen., Sez. I, 05/05/2023, n. 39675; Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 19/04/2022, n. 20133; Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 25/09/2014, n. 44072 (rv. 260544); Cass. pen. Sez. V, Sent 14.05.2024 n. 33986; Tribunale Vicenza, Sentenza, 02/09/2024, n. 866.
Massima redatta da: Bisanti Virginia Maria; Giura Francesca; Nicotera Elena; Picchi Edoardo; Placella Anna; Erica Tropenscovino.
Tribunale di Siena – Sezione Penale, sentenza n. 151/2024 del 04.04.2024 Giudice: Dott. Andrea Grandinetti.
Atti persecutori e misure cautelari - rito abbreviato - sostituzione della pena; reiterazione di condotte persecutorie nonostante le misure cautelari - continuità criminosa - giustificazione del rito abbreviato - applicazione di misure alternative.
Per giustificare la scelta di ammettere il rito abbreviato, nel caso di specie, il tribunale fa un’analisi anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 14/2020, la quale avrebbe espressamente affermato l’impossibilità per l’imputato di ottenere la celebrazione del rito abbreviato su tutte le imputazioni anche ulteriori rispetto a quelle oggetto di contestazione suppletiva. Riguardo codesta sentenza, il tribunale dice però che la essa è intervenuta su di un regime normativo differente rispetto a quello introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, al punto che, ove la questione di legittimità costituzionale fosse stata pendente al momento dell’entrata in vigore del novellato art. 519 cod. proc. pen., la Consulta non avrebbe potuto fare altro che rimettere gli atti al giudice a quo, afferma inoltre che non si può rintracciare alcun diretto vincolo gravante sul giudice di merito derivante dalla menzionata pronunzia della Consulta, la quale nel delineare regulae iuris sopportava il limite derivante dal tenore testuale del (non più vigente) art. 519 cod. proc. pen., dicendo infine come l’ultrattività della regola asseritamente traibile dalla pronunzia costituzionale più volte menzionata darebbe luogo ad un’indebita restrizione del tenore letterale della novellata previsione di cui all’art. 519 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: art. 516, 519, 520 c.p.;
Massime correlate: Cass. pen., Sez. I, 05/05/2023, n. 39675; Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 19/04/2022, n. 20133; Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 25/09/2014, n. 44072 (rv. 260544); Cass. pen. Sez. V, Sent 14.05.2024 n. 33986; Tribunale Vicenza, Sentenza, 02/09/2024, n. 866.
Massima redatta da: Bisanti Virginia Maria; Giura Francesca; Nicotera Elena; Picchi Edoardo; Placella Anna; Erica Tropenscovino
Tribunale ordinario di Siena – Uff. GIP/GUP, Ord. 19.09.2023, Giudice Minerva, Imp. A.I.
APPLICAZIONE DELLA MESSA ALLA PROVA - ART. 73 CO. 5 DPR 309/1990 - ULTRATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE FAVOREVOLE-PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM
La qualificazione dell’istituto della messa alla prova come istituto di natura processuale e non sostanziale impedisce l’applicazione allo stesso del principio dell’ultrattività della legge penale più favorevole. Pertanto, i nuovi e più elevati limiti edittali di pena, introdotti dal D.L. n. 123/2023, in riferimento alla fattispecie di cui all’art. 73 co. 5 DPR 309/1990, pur non rilevando ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, rilevano ai fini della disciplina delle condizioni di accesso al rito alternativo richiesto.
Massime correlate:
Cass. n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554
Corte EDU decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia
Corte EDU sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia
Cass n. 7385 del 05/06/2000 Rv. 216255
Cass. n. 11916 del 21/11/2018 Rv. 275324
Cass. n. 7053 del 29/01/2020, Rv. 278310
Cass. n. 9581 del 26/11/2015, Rv. 266299
Corte Cost. 240/2015
Massima redatta da: Greta Lisi, Mattia Ciappi, Giulio Caglianone, Laila Mourabi, Giacomo Baschieri, Filippo Tinti, Silvia Veltri e Erica Tropenscovino
Tribunale Ordinario di Siena – Sentenza 26.4.2023 n. 383, Giudice Monocratico Penale dott.ssa Pollini.
Delitto di rissa aggravata; fronteggiamenti fra contrade rivali; correità e concorso di persone; atipicità ricognizioni non formali ai fini della identificazione degli imputati; filmati privati come prove documentali.
I filmati riguardanti una rissa ripresi dalla Polizia scientifica possono ben rientrare nel concetto di prova atipica di cui all’art 189 c.p. ed essere utilizzati dal giudice ai fini del proprio convincimento. Pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione delle norme o delle procedure regolanti la formazione del documento digitale o di copie di esso, in quanto l’acquisizione di detti filmati non costituisce atto irripetibile ai sensi dell’art 360 c.p.p., mentre, la mancata acquisizione agli atti del supporto contenente l'originaria registrazione, da cui sono stati estratti i fotogrammi e la scarsa chiarezza delle immagini ivi riprodotte, è questione che può essere superata da altri elementi di prova, ottenuti, ad esempio, mediante testimonianza. Per altro verso, le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali ex art. 234 c.p.p e quindi prove legittimamente acquisite che non ricadono nella sanzione processuale dell’inutilizzabilità.
Normativa di riferimento:
artt. 81, 110, 588, co. 1 e 2, in riferimento all’art. 582 c.; 189 c.p. e 234 cpp
Massime correlate:
Cass Pen Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 279345 – 01
Cass. Pen. Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Rv. 263432
Massima redatta da: Francesca Martini
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. n. 211/2023; Presidente: Dott. Simone Spina. Giudici a latere: Dott.ssa Elena Pollini; Dott. Francesco Cerretelli.
TORTURA PUBBLICA – FATTISPECIE AUTONOMA DI REATO – ESTROMISSIONE RESPONSABILE CIVILE
Estromissione del responsabile civile-
Il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo penale ha diritto a chiedere la propria estromissione qualora siano stati raccolti, senza la sua partecipazione, elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa, e ciò anche nel caso in cui non fornisca spiegazioni circa il significato sfavorevole loro attribuito. (Nel caso di specie, il Ministero della Giustizia, citato come responsabile civile e non intervenuto volontariamente, ha tempestivamente chiesto di essere escluso dal processo, atteso lo svolgimento dell’incidente probatorio senza che il medesimo vi prendesse parte).
Riferimenti normativi: Art. 613-bis c.p.; Art. 86, comma 2, c.p.p..
Massime correlate: Cass. pen., Sez. IV, 05/07/2018, n. 35648; Cass. pen., Sez. IV, 14/12/2018, n. 12870; Cass. pen., Sez. IV, 21/03/2024, n. 17549.
Massima redatta da: Greta Lisi; Francesca Cristiani; Laila Mourabi; Giacomo Baschieri; Filippo Tinti; Gregorio Pagni
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. n. 211/2023; Presidente: Dott. Simone Spina. Giudici a latere: Dott.ssa Elena Pollini; Dott. Francesco Cerretelli.
TORTURA PUBBLICA – REATO AUTONOMO – UTILIZZABILITA’ FILE-VIDEO Utilizzabilità dei file-video acquisiti senza il rispetto delle forme, delle cautele e delle modalità operative previste dalla L. n. 48/2008.
I dati informatici acquisiti senza il rispetto delle forme, delle cautele e delle modalità operative previste in materia di acquisizione di dati informatici, non possono dirsi colpiti dalla sanzione processuale dell’inutilizzabilità, poiché essa consegue soltanto alla violazione di divieti stabiliti dalla legge in materia di acquisizione di prove, secondo quanto previsto dall’art. 191, comma 1, c.p.p..
Riferimenti normativi: Art. 613-bis c.p.; Art. 191, comma 1, c.p.p.; Art. 234, comma 1, c.p.p.
Massime correlate: Cass. pen., Sez. II, 01/07/2015, n. 29061; Cass. pen., Sez. V, 03/03/2017, n. 22695.
Massima redatta da:. Greta Lisi; Francesca Cristiani; Laila Mourabi; Giacomo Baschieri; Filippo Tinti; Gregorio Pagni
Tribunale di Siena in composizione collegiale, sez. penale, sent. n. 211/2023; Presidente: Dott. Simone Spina. Giudici a latere: Dott.ssa Elena Pollini; Dott. Francesco Cerretelli.
TORTURA PUBBLICA – TORTURA DI STATO – FATTISPECIE AUTONOMA – CIRCOSTANZE INDIPENDENTI – NATURA DEL REATO Il diritto alla prova testimoniale, il dovere del giudice di selezione delle fonti di prova
Il diritto alla prova riconosciuto alle parti, in conformità agli artt.111 Cost. e 6 CEDU, implica comunque la corrispondente attribuzione, in capo al giudice, del potere-dovere di selezionare l’ammissione delle prove in base ai criteri indicati dagli artt.187 e 190 cod. proc. pen., escludendo in principio tutte quelle che, alla stregua di canoni inferenziali di comune esperienza (e, quanto alle prove testimoniali, sulla scorta dei temi di prova indicati nelle circostanze articolati nelle liste testimoniali), non possono avere il benché minimo impatto sull’esito decisorio del giudizio, se evidenziate come radicalmente estranee ai fatti oggetto dell’indagine probatoria. (Nel caso di specie, sono state respinte tutte le istanze istruttorie volte ad udire testimoni in merito alla generale situazione del reparto isolamento, nonché nei periodi precedenti e successivi alla data del fatto. Parimenti, sono state escluse le istanze istruttorie volte a conoscere lo stato dei rapporti tra personale del Corpo di polizia penitenziaria e popolazione dei detenuti presso Casa di reclusione di San Gimignano, nonché le generali condizioni di salute della popolazione dei detenuti in periodi non rilevanti in riferimento alla data del fatto. Esito parimenti reiettivo hanno avuto, poi, le richieste istruttorie volte a conoscere delle condotte della persona offesa aventi rilevanza disciplinare).
Riferimenti normativi: Art. 187 c.p.p.; Art. 190 c.p.p.
Massime correlate: Cass. pen., Sez. Unite, 25/02/2010, n. 15208; Cass. pen., Sez. VI, 18/02/1994, n. 6422.
Massima redatta da: Greta Lisi; Francesca Cristiani; Laila Mourabi; Giacomo Baschieri; Filippo Tinti; Gregorio Pagni