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U.R.P. - Domande frequenti

In attesa di definire un Ufficio Relazioni con il Pubblico, questa sezione intende offrire tutte le informazioni di base utili per potersi orientare all'interno del Tribunale.

Per ogni prima informazione tel: 0577/21341 Sig. Caterina Tortora (centralino)

 

 

Versione aggiornata al 2022 

 

Vorrei sapere la data della prossima udienza di un procedimento penale?

Deve rivolgersi alla Cancelleria del dibattimento ed indicare il numero di R.G. (RG Dib. – Notizie di reato RGNR).

 

Sono un testimone, devo comunicare un impedimento (non potrò essere presente all’udienza per cui sono stato citato). Come devo fare?

Può inviare una PEC all’indirizzo dibattimento.tribunale.siena@giustiziacert.it indicando i riferimenti del procedimento penale (Giudice, numero RG, data di udienza) e motivazione dell’impedimento (con allegata, ad esempio, anche eventuale certificazione medica).

 

Posso richiedere copia dei verbali di udienza e/o delle fonoregistrazioni?

La richiesta può essere presentata presso l’ufficio del dibattimento piano secondo stanza n. 2 Tribunale di Siena Viale Franci n. 26 oppure indirizzata alla mail dibattimento.tribunale.siena@giustizia.it utilizzando il modello cartaceo predisposto dalla cancelleria e presente sul banchetto di fronte all’ingresso dell’ufficio oppure il modello reperibile sul sito internet del Tribunale di Siena nella Sezione Modulistica – Cancelleria Dibattimento.

Vengono trasmesse per email solo le fonoregistrazioni (si precisa che le fonoregistrazioni sono disponibili circa 20 giorni prima dell’udienza successiva: ad esempio un avvocato richiede copia delle fono dell’udienza del 07/01/2021 e l’udienza successiva è fissata per il 21/03/2021, le fono saranno disponibili dal 01/03/2021).

Le copie di atti cartacei (ad esempio verbali di udienza e altri documenti contenuti nel fascicolo del dibattimento) devono essere ritirati presso la Cancelleria, non vengono trasmesse scansioni di tali atti a mezzo PEO o PEC.

 

Versione aggiornata al 2022 

 

L’ufficio esecuzioni civili è suddiviso in due cancellerie: la cancelleria delle esecuzioni mobiliari e quella delle esecuzioni immobiliari.

Dal punto di vista logistico, la cancelleria delle esecuzioni immobiliari è collocata nelle stanze n. 15 e n. 16 e quella delle esecuzioni mobiliari nella stanza n. 12, del primo piano del Polo Civile del Tribunale di Siena in Via Camollia n. 85.

Una parte rilevante dell’attività delle due cancellerie riguarda la ricezione del pubblico con un notevole afflusso di utenti sia professionali che non, attività che assorbe gran parte del tempo in cui l’ufficio è aperto al pubblico.

Inoltre, l’Ufficio riceve un consistente numero di telefonate da utenti non professionali, debitori o creditori, da avvocati, da delegati alla vendita nonché da professionisti ausiliari del giudice nelle vendite mobiliari e immobiliari.

Altra parte consistente del lavoro del personale degli uffici riguarda la risposta ai messaggi di posta elettronica con cui gli utenti rivolgono le più varie richieste.

Dalla metà di novembre 2018 si è avviata un’attività di monitoraggio di massima degli accessi in cancelleria, delle telefonate e delle mail che ha prodotto i seguenti risultati:

 

-MONITORAGGIO DATI NECESSARI

 

Nel periodo considerato si è registrata una media di circa 20 accessi alla cancelleria esecuzioni immobiliari e di circa 15 accessi in quella delle esecuzioni mobiliari ogni giorno. Il tempo medio per ogni utente è quantificabile in circa 10 minuti.

Quanto alle telefonate, si è costatata una media di 6 telefonate per la stanza n. 15 delle esecuzioni immobiliari e di 10 telefonate per la stanza n. 16 delle esecuzioni immobiliari.

Più alto il numero dei contatti telefonici con la stanza n. 12 delle esecuzioni mobiliari, che registra una media di 20 telefonate ogni giorno. Il tempo medio di risposta è molto variabile va da telefonate di due, tre minuti a quelle che concernono questioni più complesse che richiedono anche dai cinque ai sette minuti di risposta.

Quanto ai contatti tramite la posta elettronica, vengono ricevute una media di 10 mail al giorno per la cancelleria esecuzioni mobiliari e di circa la metà per le esecuzioni immobiliari.

Circa la qualità delle risposte fornite, con particolare riguardo all’utenza telefonica, c’è da sottolineare che, per ragioni di rispetto della riservatezza, circa un quarto delle informazioni richieste non possono essere fornite senza previa identificazione del soggetto che le richiede.

Riguardo alla natura delle informazioni richieste tramite telefono, si registra un’ampia varietà nella tipologia delle domande poste dagli utenti:

-Informazioni generali circa l’orario di apertura e ubicazione della cancelleria;

-Informazioni sul ruolo d’udienza;

-Informazioni sullo stato delle procedure;

-Informazioni sui depositi telematici effettuati dai procuratori delle parti, professionisti ausiliari del giudice e professionisti delegati alla vendita;

-Informazioni sulla prenotazione delle udienze nei pignoramenti presso terzi;

-Richieste di certificazioni di non pendenza;

-Richieste di certificazioni di non opposizione al decreto di trasferimento ai fini della cancellazione dei gravami;

-Richieste da parte di aggiudicatari sui tempi di perfezionamento del trasferimento dell’immobile aggiudicato;

-Informazioni circa le modalità di presentazione dell’offerta per un immobile venduto all’asta;

-Richieste d’informazioni da parte di debitori non costituiti nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari circa pendenza di procedure esecutive nei loro confronti, circa la procedura di conversione, la costituzione nel procedimento e così via;

-Ricerche circa la pendenza di procedure esecutive nei confronti di persone fisiche o giuridiche e richieste di visibilità dei fascicoli telematici;

 

-OBIETTIVI

 

Con l’adesione al progetto “centralino qualificato” la cancelleria delle esecuzioni civili si pone l’obiettivo di ridurre al massimo le telefonate in entrata e di diminuire anche gli accessi fisici e i contatti tramite posta elettronica, migliorando al contempo la qualità delle informazioni e dell’assistenza a professionisti e semplici cittadini.

 

-FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

-CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI

Qual è l’orario dell’ufficio e dove si trova?

La cancelleria esecuzioni immobiliari è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, si trova al primo piano del Polo Civile del Tribunale di Siena in Via Camollia, n. 85, stanza n. 15 e n. 16.

A quale delle due stanze mi devo rivolgere per ottenere l’informazione che desidero?

Gli argomenti di competenza delle due stanze sono suddivisi nel modo che segue:

-STANZA N. 15: richiesta informazioni generali; informazioni su iscrizioni pignoramenti; deposito contributo unificato e diritti di cancelleria; deposito copie di cortesia; richiesta copie conformi;

-STANZA N. 16: consegna offerte per partecipazione all’asta; richiesta certificazioni di non opposizione ai decreti di trasferimento per la cancellazione dei gravami; richiesta formule esecutive; deposito assegni per conversioni; rilascio mandati di pagamento.

Sono creditore di un soggetto che non ha adempiuto l’obbligazione, come faccio a sapere se vi sono procedure esecutive immobiliari a suo carico in cui intervenire? 

È possibile recarsi in cancelleria esibendo il titolo o la documentazione che giustificherebbe un intervento nella procedura esecutiva. Nel caso in cui non si rechi il creditore personalmente, occorre esibire anche una delega a richiedere informazioni da parte del creditore.

In alternativa, se la richiesta proviene da fuori foro, è possibile mandare una mail all’indirizzo esec.immobiliari.tribunale.siena@giustizia.it, scannerizzando il titolo e la procura del creditore.

Sono debitore di un soggetto che credo abbia dato impulso a una procedura esecutiva immobiliare nei miei confronti, come posso sapere se la procedura è pendente e il suo numero di ruolo?

È possibile recarsi in cancelleria muniti di documento d’identità e la cancelleria, previa identificazione, fornirà tutte le informazioni necessarie. Se si chiedono informazioni per conto di un terzo è necessaria una delega. In alternativa, se la richiesta proviene fuori foro, è possibile mandare una mail all’indirizzo esec.immobiliari.tribunale.siena@giustizia.it, scannerizzando la delega del debitore.

Una volta avuta cognizione del numero di ruolo della procedura esecutiva, come posso avere accesso al fascicolo telematico?

Per avere accesso al fascicolo è necessario depositare un’istanza di visibilità in PCT, sul numero di ruolo ottenuto con le modalità suindicate, allegando titolo e procura se l’istante è un potenziale interveniente, o solo procura se si tratta del debitore.

Si precisa che, se la parte è una persona giuridica, la richiesta deve essere presentata in nome del legale rappresentante pro-tempore e deve essere corredata da una visura della C.C.I.A.A. in cui siano attestati i poteri del legale rappresentante.

Vorrei partecipare ad una vendita giudiziaria, dove reperisco le informazioni sugli immobili in vendita?

Le vendite giudiziarie sono soggette a forme di pubblicità legale effettuata su testate giornalistiche locali e nazionali, in riviste specializzate, su manifesti murali e su siti Internet. In particolare, oltre che sul portale delle vendite pubbliche, pvp.giustizia.it, si può consultare il sito www.astagiudiziaria.com con rilancio sul provinciale www.siena.astagiudiziaria.com. Attraverso tali canali il potenziale offerente potrà avere continuamente sotto controllo l’evolversi delle vicende immobiliari e reperire tutte le informazioni necessarie. In particolare, nel sito web sopra indicato, troverà descrizioni accurate, documentazione fotografica e la perizia redatta dal CTU (acronimo per Consulente Tecnico Ufficio).

Una volta individuato l’immobile di interesse, è bene annotarsi il numero della procedura (abbreviato in E.I.) per richiedere ulteriori informazioni al custode dell’immobile Istituto Vendite Giudiziarie che si occupa anche di organizzare le visite al compendio in vendita.

Quali sono le modalità di partecipazione in forma cartacea ad una vendita giudiziaria?

il potenziale offerente troverà tutte le informazioni utili per la partecipazione all’asta nel sito internet: http://www.siena.astagiudiziaria.com/. Nel sito in questione, in alto a destra, troverà la voce MENÙ e, cliccandovi, tra le varie voci scorgerà la sezione MODULISTICA e, quindi, la voce VENDITE IMMOBILIARI. Da qui l’utente potrà scaricare il “nuovo modello partecipazione vendita senza incanto.pdf.

Il modulo dovrà essere compilato seguendo attentamente le indicazioni dell’avviso di vendita del professionista delegato e dopo aver scrupolosamente esaminato la perizia dell’esperto stimatore.

Nelle vendite senza incanto gli offerenti dovranno depositare, entro il giorno stabilito nell’ordinanza, nella competente Cancelleria, un’offerta in busta chiusa a norma dell’Art. 571 c.p.c., contenente in particolare:

-          ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A VENDITA SENZA INCANTO MUNITA DI MARCA DA BOLLO DA € 16,00 con indicazione di:

-nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà trasferito l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è una persona giuridica oppure ente dotato di personalità giuridica, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed indicare espressamente la denominazione, l’indirizzo della sede legale, il codice fiscale/partita IVA, i dati anagrafici del predetto legale rappresentante.

L’offerente dovrà, inoltre, precisare se coniugato e in quale regime, in comunione o separazione di beni, se in comunione dovranno essere indicate anche le generalità del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; in ipotesi di offerta per persona da nominare ex art. 579 terzo comma c.p.c. la dichiarazione di nomina andrà presentata in cancelleria entro tre giorni dall’aggiudicazione;

-i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;

il prezzo offerto;

-il termine di versamento del saldo prezzo nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese connessi alla vendita (in mancanza di tale indicazione il termine si intende di 60 gg).

-la dichiarazione espressa di aver preso visione della perizia.

-         ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESTATO COME DA AVVISO DI VENDITA, PER UN IMPORTO PARI AL 10% DEL PREZZO OFFERTO, A TITOLO DI CAUZIONE;

-        UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ COMPLETO DI CODICE FISCALE. Se si tratta di persona giuridica all’offerta dovrà essere allegato il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società e i poteri dell’offerente.

La Cancelleria annoterà sulla busta a norma dell’art. 571 c.p.c. il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del professionista delegato alla vendita e il giorno in cui si terrà l’esperimento di vendita. Nel giorno indicato nell’ordinanza di vendita, il Giudice o il Professionista Delegato aprirà le buste alla presenza degli offerenti, esaminerà le offerte e delibererà ex art. 572-573 c.p.c. sulla base delle offerte pervenute.

       Come si partecipa alla vendita con modalità telematiche?

L’offerta andrà trasmessa nei tempi indicati dall’avviso di vendita. Anche in tal caso potrà essere formulata da persona fisica o dal legale rappresentante di persona giuridica oppure da avvocato munito di procura notarile. L’offerta va trasmessa tramite il portale www.fallcoaste.it previo collegamento e accesso gratuito al sito cliccando sulla voce “Iscriviti alla vendita” selezionando il lotto di interesse e versando anticipatamente sia la cauzione che l’imposta di bollo. È importante sapere che non è ammesso il deposito di più offerte telematiche per uno stesso lotto, da parte di un unico soggetto, per conto di più soggetti diversi.

Si precisa che per il deposito dell’offerta telematica l’interessato dovrà dotarsi preventivamente di firma digitale e di PEC; si raccomanda altresì di iniziare le operazioni di deposito telematico con largo anticipo rispetto al termine indicato per il deposito delle offerte.

Si avvisa che, una volta trasmessa la busta digitale, non sarà più possibile modificare o revocare l’offerta e la documentazione allegata, le quali saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate in modo segreto.

Si avvisa, altresì, che il bonifico della cauzione dovrà essere eseguito con anticipo sufficiente a consentire che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ossia entro le ore 12:30 del giorno precedente l’esperimento) il medesimo bonifico risulti accreditato sul conto corrente della procedura; in difetto dell’accredito nei termini ora precisati, la relativa offerta verrà dichiarata inammissibile.

Si suggerisce di verificare preliminarmente presso il proprio istituto bancario i tempi necessari all’accredito. Quanto al contenuto dell’offerta e i relativi allegati, l’offerente dovrà indicare tutti i dati richiesti nel modulo che verrà generato dal sito internet www.fallcoaste.it.

Che cosa accade se partecipo alla vendita giudiziaria ma non mi aggiudico il bene?

Nel caso di partecipazione senza vittoria dell’asta, la somma depositata per concorrere sarà restituita immediatamente qualora l’offerente sia presente all’udienza di vendita. In caso di assenza, l’offerente non aggiudicatario dovrà rivolgersi al professionista delegato alla vendita per la restituzione dell’assegno depositato.

Mi sono aggiudicato un immobile all’asta: quali sono i passi successivi da compiere e i costi che dovrò affrontare?

Innanzitutto, l’aggiudicatario dovrà depositare, in termine, il saldo del prezzo e l’importo delle spese di trasferimento, che saranno comunicate in tempo utile, detratto l’importo già versato a titolo di cauzione; Come ogni altra vendita di immobili sono da computare le normali imposte catastali e di registro. Inoltre, va considerata la quota del compenso spettante al professionista delegato posta a carico dell’aggiudicatario e, nel caso di unità immobiliare ubicata in un condominio, se il debitore non ha pagato le spese condominiali, potranno essere imputate all’acquirente quelle relative all’anno in corso al momento della vendita ed all’anno precedente.

Mi sono aggiudicato un immobile all’asta e ho provveduto al saldo del prezzo: quali sono i tempi previsti per poter disporre dell’immobile acquistato?

Occorre avere ben presente che la disponibilità dell’immobile è subordinata all’ottenimento del decreto di trasferimento del bene da parte del Tribunale.

Inoltre, il decreto di trasferimento va registrato e trascritto e, solo una volta perfezionati tali adempimenti, l’acquirente potrà esercitare pienamente il suo diritto reale entrando nella materiale disponibilità dell’immobile.

Fino a che il decreto di trasferimento non sia stato registrato e trascritto, quindi, non si potrà disporre del bene.

Occorre anche distinguere il caso in cui l’immobile sia occupato da quello in cui sia libero da persone o cose. Nel primo caso basterà attendere la registrazione e la trascrizione del decreto di trasferimento summenzionato per disporre praticamente del proprio acquisto. Nel secondo caso l’aggiudicatario potrà informarsi, tramite il custode, se alla base dell’utilizzo del bene vi è un contratto di locazione o altro titolo opponibili alla procedura, in quanto precedenti al pignoramento; oppure se tale occupazione avvenga senza titolo o in forza di un titolo non opponibile alla procedura.

Qualora il contratto o il titolo fossero posteriori al pignoramento, l’occupazione sarebbe sostanzialmente inopponibile alla procedura e, quindi, si potrebbe dare corso ad una procedura di liberazione coattiva dell’immobile essendo il decreto di trasferimento di proprietà un atto immediatamente esecutivo.

 

 

-CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI

 

Qual è l’orario dell’ufficio e dove si trova?

La cancelleria esecuzioni mobiliari è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, si trova al primo piano del Polo civile del Tribunale di Siena in Via Camollia, n. 85, stanza n. 12.

Sono creditore di un soggetto che non ha adempiuto l’obbligazione, come faccio a sapere se vi sono procedure esecutive mobiliari a suo carico in cui intervenire?

È possibile recarsi in cancelleria esibendo il titolo o la documentazione che giustificherebbe un intervento nella procedura esecutiva. Nel caso in cui non si rechi il creditore personalmente, occorre esibire anche una delega a richiedere informazioni da parte del creditore. In alternativa, se la richiesta proviene da fuori foro, è possibile mandare una mail all’indirizzo esec.mobiliari.tribunale.siena@giustizia.it, scannerizzando il titolo e la procura del creditore.

Sono debitore di un soggetto che credo abbia dato impulso a una procedura esecutiva nei miei confronti, come posso sapere se la procedura è pendente e il suo numero di ruolo?

È possibile recarsi in cancelleria muniti di documento d’identità e la cancelleria, previa identificazione, fornirà tutte le informazioni necessarie. Se si chiede informazioni per conto di un terzo, è necessaria una delega. In alternativa, se la richiesta proviene fuori foro, è possibile mandare una mail all’indirizzo esec.mobiliari.tribunale.siena@giustizia.it, scannerizzando la procura del debitore.

Una volta avuta cognizione del numero di ruolo della procedura esecutiva, come posso avere accesso al fascicolo telematico?

Per avere accesso al fascicolo è necessario depositare un’istanza di visibilità in PCT sul numero di ruolo indicato allegando titolo e procura, se l’istante è un potenziale interveniente, o solo procura se si tratta del debitore.

Si precisa che, se la parte è una persona giuridica, la richiesta deve essere presentata a nome del legale rappresentante pro-tempore e deve essere corredata da una visura della C.C.I.A.A. in cui siano attestati i poteri del legale rappresentante.

       Devo notificare un pignoramento presso terzi, quale udienza devo indicare in citazione?

La prassi della cancelleria esecuzioni mobiliari è quella di prenotare l’udienza con la cancelleria. Qualora si indichi una data non prenotata, il fascicolo sarà passato al giudice che rinvierà l’udienza cartolare ad una nuova data.

Ho notificato un pignoramento presso terzi ma non intendo iscrivere a ruolo la procedura, cosa devo fare?

Qualora non si intenda proseguire un’azione esecutiva mobiliare presso terzi, dopo aver notificato il pignoramento, si deve mettere in contatto la cancelleria per cancellare la prenotazione della data d’udienza.

Inoltre, ai sensi dell’art. 164ter disp. att. c.p.c., il creditore che, nei termini di legge, non abbia provveduto all’iscrizione a ruolo del pignoramento è tenuto “entro cinque giorni dalla scadenza del termine” a comunicare la consequenziale inefficacia del pignoramento mediante atto notificato al debitore e al terzo. Quindi il creditore ha l’onere di avvisare, anche tramite posta elettronica certificata, il terzo pignorato che non intende proseguire nell’azione esecutiva, in modo che quest’ultimo possa sbloccare le somme pignorate.

 

 

Cancelleria Esecuzioni Civili

Sede di Siena

 

 

Ubicazione:

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari: stanza n. 15 e stanza n. 16, Via di Camollia, 85.

Cancelleria Esecuzioni Mobiliari: stanza n. 12, Via di Camollia, 85.

 

 

Orario apertura al pubblico

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

 

 

Telefono:

Esecuzioni Immobiliari stanza n. 16: 0577.051121

Esecuzioni Immobiliari stanza n. 15: 0577.051120

Esecuzioni Mobiliari stanza n. 12: 0577.051117

 

Indirizzi mail:

esec.immobiliari.tribunale.siena@giustizia.it

esec.mobiliari.tribunale.siena@giustizia.it

 

 

Versione aggiornata al 2022

 

MATERIE ED ATTIVITA’ DI COMPETENZA

 

 Settore penale

• Recupero dei crediti giudiziari (spese processuali, pene pecuniarie, cassa ammende) derivanti da procedimenti penali;

• Emissione provvedimenti di sgravio e sospensione dei carichi a ruolo;

• Adempimenti conseguenti ad istanze remissione del debito;

Rilascio delle certificazioni di avvenuto/mancato pagamento delle spese e pene pecuniarie per rilascio passaporto, riabilitazione penale, remissione del debito. Si consiglia di telefonare all’ufficio. Si può altresì inviare richiesta di certificato, alla seguente e-mail: recuperocrediti.tribunale.siena@giustizia.it

Per chiarimenti sulle cartelle esattoriali, è possibile inviare e-mail, unitamente a documentazione e copia di un documento di identità all’indirizzo e-mail sopra indicato: recuperocrediti.tribunale.siena@giustizia.it

Registrazioni dei pagamenti presso Agenzia Entrate- Riscossione

Verifica rateizzazioni disposte dal Magistrato di Sorveglianza

 

Settore civile

L’ufficio svolge attività di preparazione della documentazione e redazione della Nota A1 da inviare ad Equitalia Giustizia spa per il recupero del contributo unificato e anticipazioni forfettarie in caso di omesso pagamento o di mancato deposito dell’originale e al monitoraggio della riscossione.

 

COME SI SVOLGE

L’Ufficio recupero Crediti del Tribunale di Siena garantisce il servizio di sportello prioritariamente in via telematica. Nell’ottica di tutelare i dati personali e giudiziari dei cittadini, i riscontri telefonici saranno rilasciati solo in caso di accertata impossibilità dell’utente ad inviare una richiesta a mezzo e-mail. L’orario di ricevimento del pubblico, previo appuntamento telefonico, è dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

 

UFFICIO RECUPERO CREDITI

e-mail: recuperocrediti.tribunale.siena@giustizia.it

 

FAQ

Quali informazioni possono essere date per telefono?

Con tale mezzo, per ragioni di privacy, si possono dare solo informazioni relative alle modalità di pagamento, in quanto gli atti posti a base delle cartelle di pagamento riguardano dati giudiziari e quindi dati sensibili.

Le cartelle di pagamento sono rateizzabili?

Questo ufficio non ha competenza alla rateizzazione degli importi delle cartelle di pagamento. Per le somme relative alle pene pecuniarie (cod. 1E08 – vedi dettaglio degli addebiti) l’interessato può presentare istanza al Magistrato di Sorveglianza competente in base alla sua residenza (per verificare la competenza accedere al sito www.giustizia.it, cliccare su giustizia map, inserire il proprio comune di residenza, cliccare su CERCA e verificare l’ufficio di sorveglianza competente).

Per gli altri importi l’istanza di rateizzazione deve essere indirizzata all’agente della riscossione (Equitalia).

Che fare quando si ottiene una rateizzazione da parte del Magistrato di Sorveglianza?

Se il credito è già iscritto a ruolo (è stata ad esempio ricevuta la cartella di pagamento) l’interessato deve informarsi c/o questo ufficio in merito a quando eseguire il primo pagamento e recarsi nel mese in cui parte la rateizzazione presso l’agente della riscossione (Equitalia) e provvedere al pagamento del dovuto; per i pagamenti successivi può chiedere informazioni c/o l’agente della riscossione.

E’ possibile pagare il dovuto senza attendere la cartella di pagamento?

Si, è possibile procedere al pagamento del dovuto prima della notifica della cartella di pagamento rivolgendosi necessariamente all’ufficio Recupero Crediti che fornirà le istruzioni necessarie a tal fine

Che fare se si è ricevuta una cartella di pagamento per un credito già pagato?

In tali casi occorre presentare istanza di sgravio allegando l’originale del mod. F 23 presso l’ufficio. Provvederà l’ufficio allo sgravio della cartella o alla comunicazione ad Equitalia Giustizia per lo sgravio.

Le pene pecuniarie e delle spese processuali sono rateizzabili?

E’ possibile chiedere la rateizzazione del pagamento delle pene pecuniarie al giudice competente, prima dell’emissione del provvedimento di condanna, in presenza di condizioni economiche disagiate. La richiesta può essere proposta depositando nella competente cancelleria penale, apposita istanza motivata e corredata della documentazione che dimostri le disagiate condizioni economiche (es.: dichiarazione dei redditi, certificazione ISE, ecc…).

Successivamente alla condanna, a partire da quando la sentenza diventa definitiva e l’interessato riceve la notifica del debito, sempre in presenza di disagiate condizioni economiche, la richiesta di rateizzazione deve essere rivolta al Magistrato di Sorveglianza del luogo di residenza o di domicilio del richiedente. La competenza a concedere la rateizzazione delle pene pecuniarie (multa e ammenda) è esclusivamente del magistrato. Alla domanda presentata all’ufficio di sorveglianza, va allegata tutta la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato e quanto richiesto. L’interessato può presentare istanza al Magistrato di Sorveglianza competente in base alla sua residenza (per verificare la competenza accedere al sito www.giustizia.it, cliccare su giustizia map, inserire il proprio comune di residenza, cliccare su CERCA e verificare l’ufficio di competenza (articolo 133-ter codice penale ed articolo 660 codice procedura penale).

A seguito delle competenze attribuite ad Equitalia S.p.A., le istanze di rateizzazioni riguardanti somme iscritte a ruolo per spese processuali devono essere indirizzate direttamente alle sedi locali dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il debitore in disagiate condizioni economiche, ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare in un’unica soluzione le spese processuali, può essere ammesso al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del pagamento.

Nell’istanza vanno di norma documentate le condizioni economiche disagiate.

La relativa modulistica, si può reperire presso i singoli agenti della riscossione o sul sito di Equitalia.

In presenza di spese processuali e pene pecuniarie, si ricorda che solo per le prime (spese processuali), si può chiedere la rateizzazione.

Le sanzioni pecuniarie processuali (es.: testimoni non comparsi in udienza e rigetto ricorso in Cassazione con relativa condanna a favore della Cassa Ammende) sono equiparate alle pene pecuniarie, e pertanto non sono rateizzabili.

 

Remissione del debito

Art. 6 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico in materia di spese di giustizia – art. 106 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

Le persone che sono state condannate anche se non internate e gli internati possono fare richiesta di remissione del debito.

Se l’interessato non è stato detenuto o internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo a condizione che:

• si trovi in disagiate condizioni economiche;

• abbia tenuto una regolare condotta in libertà.

Se l’interessato è stato detenuto o internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo e per le spese di mantenimento in carcere a condizione che:

• si trova in disagiate condizioni economiche;

• abbia tenuto in istituto una regolare condotta.

La pena espiata in regime alternativo al carcere è equiparata alla pena detentiva.

Attraverso la remissione del debito lo Stato, in presenza di certe condizioni, rinuncia alla riscossione dei crediti nei confronti dei condannati per le spese processuali e di mantenimento in carcere.

La remissione non opera invece su pene pecuniarie (multe e ammende) e sulla condanna alla Cassa Ammende.

La domanda va presentata al Magistrato di Sorveglianza competente e cioè:

se l’interessato è detenuto o internato, al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta,

se l’interessato è in stato di libertà, al Magistrato di Sorveglianza del luogo di residenza anagrafica o, comunque, del domicilio del richiedente.

Versione aggiornata al 2022 

 

Dove posso presentare le istanze di Amministrazione di sostegno e per i Minori?

Al Tribunale di Siena, Polo Civile via di Camollia 85 – ufficio volontaria giurisdizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Presso gli sportelli territoriali per la volontaria giurisdizione aperti a:

AREA VALDELSA – Poggibonsi P.zza Gerini (via Piave) il Venerdì nei seguenti orari: 10.00 – 12.00 e 17.00 – 19.00

AREA AMIATA – Palazzo Comunale il Martedì nei seguenti orari: 10.00 – 12.00

AREA VALDICHIANA – Ufficio Giudice di Pace in corso di autorizzazione

 

Cos’è l’amministrazione di sostegno?

 

Normativa di riferimento

E’ un nuovo istituto giuridico, introdotto dalla legge n. 6/2004 (rif. Artt. 404 ess. Cod.Civ), finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi.

In concreto, essa si prefigge l’obiettivo di sostenere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, affiancando loro la figura di un amministratore, con compiti più o meno estesi, senza in questo modo limitare la capacità di agire del soggetto beneficiario ed evitando, pertanto, ove possibile, di ricorrere all’interdizione o all’inabilitazione.

L’amministrazione di sostegno, dunque, rappresenta, attualmente, il rimedio ordinario da utilizzare per le persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi.

L’interdizione e l’inabilitazione, al contrario, rappresentano, ormai, strumenti eccezionali e residuali, cui ricorrere soltanto nel caso in cui l’amministrazione di sostegno non riesca a proteggere adeguatamente la persona.

 

Chi può fare la richiesta

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare da:

-        Beneficiario (persona interessata anche se minore emancipato, interdetto o inabilitato)

-       Coniuge o persona stabilmente convivente

-       Familiari entro il 4° grado (nonni, genitori, figli, fratelli o sorelle, nipoti (figli di fratelli o sorelle) nipoti (figli dei figli)

-       Affini entro il 2° grado (suoceri, generi, nuore, cognati)

-       Pubblico Ministero

-      Tutore o Curatore

-      Responsabile dei servizi sociali

 

Chi deve fare la richiesta

I Responsabili dei Servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, ove vengano a conoscenza di situazioni di disagio tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a proporre ricorso al Giudice Tutelare (o, in alternativa, ad informare il Pubblico Ministero)

A chi si deve indirizzare la richiesta di amministrazione di sostegno e come si svolge la procedura

Il ricorso (MODULO linkabile) deve essere presentato su apposito modulo in uso presso il Tribunale di Siena, al Giudice Tutelare. Il Giudice Tutelare fissa l’udienza per sentire personalmente la persona interessata alla tutela, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova (cd. Visita domiciliare – possibile solo dietro presentazione di un certificato di intrasportabilità assoluta da rilasciarsi a cura del medico di famiglia) e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze di tutela, dei bisogni e delle richieste del beneficiario.

La Cancelleria del Giudice Tutelare, non appena ricevuta e depositata l’istanza di amministrazione di sostegno, comunica il decreto di fissazione dell’udienza, alla parte istante mediante consegna immediata del Decreto di fissazione di udienza precalendarizzata. E’ compito di colui che presenta il ricorso, invece, di provvedere ad avvisare formalmente i parenti ed il beneficiario del ricorso presentato e del Decreto consegnato dalla cancelleria anche a mezzo A/R o mediante firma in calce per presa visione con allegato copia del documento di identità del parente o beneficiario che ha firmato.

All’udienza il Giudice Tutelare esaminerà il beneficiario (che deve quindi, essere presente in udienza tranne i casi di comprovata in trasportabilità come detto sopra) e i suoi congiunti come sopra specificati, nonché tutta la documentazione medica e patrimoniale allegata all’istanza. Il Giudice al contempo verificherà la disponibilità e idoneità di eventuali parenti a rivestire l’incarico di amministratore di sostegno.

Successivamente all’acquisizione del parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il Giudice emetterà decreto di nomina e stabilirà i poteri dell’amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario. In casi urgenti il Giudice Tutelare emette nel più breve tempo possibile il decreto senza sentire il beneficiario, che sarà sentito in un secondo momento.

Di norma tutta la procedura si chiude in un’unica udienza nella quale il Giudice assegna i poteri e fa giurare l’amministratore se presente.

 

Soggetti che possono essere nominati Amministratore di sostegno:

-          il coniuge non legalmente separato o il convivente;

-          i parenti entro il 4° grado;

-          la persona designata nel testamento dal genitore superstite;

-          il rappresentante legale dei soggetti di cui al Titolo II del Libro Primo del C.C. (e cioè fondazioni ed associazioni, anche non dotate di personalità giuridica, ad eccezione di quegli enti che hanno in cura o in carico la persona, per evitare un conflitto di interesse fra chi si prende cura e chi deve vigilare sulla cura);

-          un volontario se appartenente a liste approvate dal Tribunale;

-          un professionista se appartenente a liste approvate dall’Ordine degli Avvocati e Tribunale;

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

quali sono i compiti dell’amministratore di sostegno?

L’Amministratore di sostegno non ha un generale potere di assistenza e rappresentanza, ma ha solo quei poteri che gli vengono conferiti dal Giudice Tutelare con il decreto.

Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario

Con il decreto, infatti, il Giudice Tutelare specifica gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore.

Il Giudice ha così la possibilità di emettere un provvedimento personalizzato, “su misura”, che risponda il più possibile alle esigenze dell’amministrato, sia sotto il profilo patrimoniale che personale.

quali sono gli Atti straordinari per i quali occorre sempre una ulteriore e specifica autorizzazione del Giudice Tutelare?

- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;

- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;

- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;

- fare contratti di locazione d’immobili di durata superiore ai nove anni;

- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento che stabilisce altresì il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo,

- costituire pegni o ipoteche;

- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;

- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza la dovuta specifica autorizzazione possono essere annullati su istanza dell’amministrato e dei suoi eredi o aventi causa.

quali sono i Doveri dell’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui è incaricato, un rendiconto attestante l’attività economica del beneficiario. L’amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati, e depositarlo entro l’anno, dalla data del giuramento presso il Tribunale di Siena, Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Il deposito di questa documentazione è obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale, ed a rimozione immediata dall’ufficio di amministratore di sostegno.

COME SI RICHIEDE l’amministrazione di sostegno e quali sono i DOCUMENTI NECESSARI?

La domanda, (modulo linkabile) esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica.

Con la domanda si richiede l’apertura dell’amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene più idonea per tale incarico.

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

- copia integrale dell’atto di nascita del beneficiario;

- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso

- eventuale certificato medico che attesti l’assoluta impossibilità (intrasportabilità) del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;

- è opportuno indicare il nominativo della persona idonea prescelta quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti se presenti;

- inventario informale del patrimonio e dei redditi del beneficiario

 

a.       Visure catastali di tutti i beni immobili

b.       Estratti conto ed estratti titoli con saldo che attestino il patrimonio liquido e mobiliare;

c.       Copia dei libretti di circolazione dei veicoli o di altri beni mobili registrati

d.       Prove di eventuali altri beni patrimoniali rilevanti e loro valore

e.       documenti attestanti l’eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti (parenti entro il 4°grado o affini entro il 2°)

f.        documenti di identità e codice fiscale del richiedente e del beneficiario.

 

Dove trovo il modulo per presentare l’istanza?

In cancelleria della Volontaria Giurisdizione, presso gli sportelli della VG attivi e nel sito web sezione URP, modulistica

 

Quando posso ritirare detti provvedimenti? Quanto costa?

Nello stesso giorno dell’udienza è possibile ritirare la copia conforme del Decreto di nomina e del giuramento chiedendola in cancelleria e pagando i diritti di copia pari a €34, 89 con marca da bollo adesiva. Oppure recandosi sempre in cancelleria dopo tre giorni dalla data di udienza pagando diritti di copia pari a € 11,63 con marca da bollo adesiva

 

Devo fare le copie conformi dell’atto di nomina e giuramento? Perché? 

Dove trovo uno schema di rendiconto per l’amministrazione di sostegno? 

Ci sono dei modelli per le domande di straordinaria amministrazione da proporsi durante un’amministrazione di sostegno?

Come posso prendere un appuntamento per una rinuncia all’eredità o accettazione beneficiata?

Che documenti servono per la rinuncia all’eredità o accettazione beneficiata?

Dove si può fare la rinuncia all’eredità o l’accettazione beneficiata?

Cosa occorre fare dopo l’accettazione di eredità beneficiata?

Se ad un minore succede un incidente cosa si può fare?

Se muore un genitore di un minore cosa si deve fare?

Se il minore è chiamato all’eredità di un genitore o di un nonno o parente cosa si deve fare?

Come posso fare per chiedere il passaporto o documento per l’espatrio per il figlio minore?

Che differenza c’è tra tutela e amministrazione di sostegno?

Cosa è la tutela?

Come fare per stabilire le condizioni dei figli nati fuori dal matrimonio?

Come fare se voglio adottare un maggiorenne?

Come fare se voglio adottare un minorenne?

Come fare per cambiare o aggiungere il cognome al figlio?

Dove devo andare per fare il giuramento di una traduzione?

Dove devo andare per fare l’asseveramento di una perizia?

Dove devo andare per fare l’atto notorio?

Cosa devo fare dopo aver ottenuto l’ammortamento del titolo di credito / libretto di deposito per aver sbloccati i soldi?

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