NUOVE ISCRIZIONI
Le nuove domande di iscrizione all'Albo CTU potranno essere presentate attraverso il "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale" al seguente indirizzo
https://alboctuelenchi.giustizia.it
esclusivamente tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
PROFESSIONISTI GIA' ISCRITTI ALL'ALBO CTU E ALL'ALBO PERITI
In attuazione del D.L. 179/2012 e ss., il Ministero della Giustizia ha realizzato un unico portale denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, il cui accesso è disponibile dal 4 gennaio 2024 attraverso il portale dei servizi telematici (PST) del medesimo Ministero e che, in conformità sia della norma primaria che del successivo regolamento ministeriale, alla data del 5 marzo 2024 - termine perentorio - l’albo dei CTU e l’albo dei periti tenuto in formato analogico presso ogni Tribunale sarà sostituito ad ogni effetto da quello telematico.
I già iscritti all’albo dei CTU e all’albo dei Periti alla data di efficacia delle disposizioni sulla tenuta informatica degli Albi - potranno fino al 4 marzo 2024 ripresentare le domande di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale (al seguente indirizzo https://alboctuelenchi.giustizia.it), senza necessità di effettuare un nuovo pagamento per imposta di bollo e tassa di concessione governativa.
Il regolamento di cui al D.M. 4 agosto 2023 n. 109, tra l’altro, ha individuato ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, stabilendo (art 10) che coloro che alla data di entrata in vigore del decreto sono gia' iscritti all'albo, mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o piu' settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, precisando (comma 8 – art. 4) che ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica e' valutata dal comitato.
N.B. Si avvisa che, in fase di inserimento della/e domanda/e sul suddetto Portale, il numero e la data di iscrizione all'albo/elenco cartaceo non sono vincolanti ai fini del completamento dell'iter di registrazione.