Modalità di versamento del contributo unificato – decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, modificato dal decreto 198/2022 (cd. mille proroghe)
L’art. 13 del decreto legislativo n. 149/2022 ha modificato l’art. 192 T.U. spese di giustizia, introducendo l’obbligatorietà del pagamento del contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d. L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA); con le stesse modalità, a decorrere dal 28 febbraio 2023 si dovrà provvedere al pagamento dell’anticipazione forfettaria, del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta nel processo civile.
La suddetta norma si applica a tutti i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, compreso il Giudice di Pace, come previsto dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – Ufficio I nella risposta a quesito proposto dal Presidente del Tribunale di Caltagirone in data 27/1/2023.
È stabilito, inoltre, che il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità a quanto sopra indicato non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.