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Prenotazioni cancelleria Successione e Inventari

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INFORMATIVA ATTO NOTORIO

L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.

NORMATIVA

·         Art. 5 R.D. 09-10-1922, n.1366

·         Art. 8 Legge n. 182 del 23 marzo 1956 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale)

·         Art. 30 Legge n. 241del 7 agosto 1990

 

CHI PUO' RICHIEDERLO

Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza.

Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede.

DOVE

Per l’esecuzione di un atto notorio (attestazione giudiziale) occorre prendere appuntamento online tramite il sito del Tribunale primo piano stanza n. 32 del tribunale di Siena oppure inviare per chiarimenti una mail al seguente indirizzo: asseverazioniattinotori.tribunale.siena@giustizia.it

COME SI SVOLGE

Presentarsi il giorno fissato con due (2) testimoni (non parenti né affini o futuri parenti, tutti devono essere muniti di documenti di identità validi e, nel caso di cittadini extracomunitari, anche di permesso di soggiorno).

COSTI

Acquistare (in tabaccheria)

·         1 marca da € 16,00 per l’originale (che resta depositato in cancelleria)

Per ogni copia conforme all’originale occorrono:

 

·         1 marca da € 16,00 ed inoltre

·         1 marca da € 11,80 per diritti di cancelleria se si richiede una copia senza urgenza (rilascio dopo 5 giorni);

Oppure:

·         1 marca da € 35,40 per diritti di cancelleria se si richiede una copia con urgenza (rilascio immediato).

TEMPI

L’atto notorio viene immediatamente consegnato all’interessato in caso di urgenza, altrimenti viene consegnato dopo tre giorni.

 

INFORMATIVA ASSEVERAZIONI di TRADUZIONI e PERIZIE GIURATE

Sono elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che presuppongono in chi li ha redatti il possesso di conoscenze tecnico-scientifiche e che vengono giurati davanti al cancelliere nei casi in cui sia previsto da disposizioni normative. La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato ai sensi del Codice penale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L. 445/2000.

 

CHI PUO' RICHIEDERLO

Il giuramento di una perizia/traduzione stragiudiziale può essere reso davanti a un cancelliere o a un notaio, senza che sussistano preclusioni in riferimento al luogo di residenza del perito/traduttore, né all'eventuale luogo di iscrizione all'albo professionale o all’albo CTU del Tribunale.

Non è possibile giurare atti nominativamente intestati. Il traduttore o il perito deve essere persona diversa dall’interessato, né parente né affine.

La traduzione o la perizia deve essere giurata personalmente dal traduttore o dal perito che l’ha redatta (art. 483 C.P.).

 

DOVE

Occorre prendere appuntamento online tramite il sito del Tribunale primo piano stanza 32 oppure inviare per chiarimenti o urgenze una mail al seguente indirizzo:

asseverazioniattinotori.tribunale.siena@giustizia.it

 

COSTI

A seguito di circolare del Ministero della Giustizia n. 83861.E, del 20 settembre 2021, anche per le traduzioni giurate e l'asseverazione di certificati in materia dello stato civile è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, nella misura di €16,00 per ogni foglio;

(art. 28 parte 2 Tariffa allegato A – parte seconda – D.P.R. 642/72 e succ. mod.)

Marche da bollo allegati - € 0,52 su ciascuna pagina di allegato, ciscun disegno e ciascuna fotografia ecc;

 

TEMPI

La traduzione viene immediatamente riconsegnata in originale all'interessato.

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4a. ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO

L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio d’inventario. Quest’ultima ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede. È l’unica forma di accettazione per minori, interdetti o inabilitati e per le persone giuridiche (es. società). L’accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale competente. Coloro che accettano si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza muniti della preventiva autorizzazione del Giudice tutelare ad accettare con beneficio di inventario. Anche nel caso di interdetti, inabilitati o amministrati occorre la preventiva autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza della persona sottoposta a misura di protezione. L’accettazione può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto).

L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte.

L’inventario è obbligatorio nel caso in cui l’erede intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario.

IPOTESI:

NON IN POSSESSO DEI BENI: il chiamato all’eredità può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte.

1.1.        facendo prima l’inventario questo deve essere compiuto entro 3 mesi dal decesso (è possibile chiedere solo una proroga per ulteriori 3 mesi)

1.2.        dal compimento dell’inventario si hanno 40 gg di tempo per accettare con dichiarazione verbalizzata in Tribunale o da un Notaio – altrimenti si perde il diritto di accettare (487 cc);

IN POSSESSO DEI BENI: Si deve procedere ad accettare con beneficio di inventario entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario

In entrambi i casi, se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi, può essere concessa una proroga, ma deve essere depositata una richiesta motivata di proroga prima della scadenza del termine dei tre mesi.

POSSONO CHIEDERE L’INVENTARIO:

• gli eredi

• i creditori del defunto

• l’esecutore testamentario

• le persone che hanno diritto ad ottenere la rimozione dei sigilli (art. 763 c.p.c.)

 

 L’inventario viene fatto da un cancelliere del tribunale o, se richiesto dalle parti, da un notaio.

DOCUMENTI NECESSARI IN UFFICIO LA MOMENTO DELLA STESURA DEL VERBALE:

• Certificato di morte in carta semplice attestante data, luogo di decesso ed indicazione ultima residenza in vita al fine di confermare la competenza territoriale di questo ufficio, in mancanza occorre depositare un’autocertificazione attestante l’ultimo domicilio in vita del defunto

• copia conforme eventuale testamento registrato rilasciata dal notaio in bollo;

• copia dei documenti d’identità e codici fiscali dei soggetti che accettano e degli eventuali minori se in nome e per conto degli stessi

• copia del documento di identità e codice fiscale del defunto

• Modello f24 in bianco per versamento al registro DA FARSI DOPO L’ATTO.

• Autorizzazione del Giudice in caso di Amministr. Di sostegno, interdizioni e minori.

• Copia dell’inventario completo se già effettuato

COSTI - Per l’accettazione quando viene Verbalizzata:

• una marca da bollo da € 16,00 per l’atto

• una marca da bollo da €16,00 e una da 11,80 per la copia conforme dell’atto da spedire in CONSERVATORIA

• Subito dopo l’atto deve essere effettuato il pagamento a favore dell’Agenz. Entrate (pari a Euro 294,00) del modello F24 che contiene gli estremi dell’atto (anche il numero di ruolo che verrà fornito il giorno stesso della redazione dell’atto da parte della cancelleria) 

 

COSTI - Per l’accettazione per il ritiro della copia Conforme

La copia autentica sarà rilasciata in bollo da €16,00, da consegnare all’ufficio al momento del ritiro.

• Occorre versare altresì i diritti di copia in marca da bollo pari a €11,80, che invece potranno essere versati immediatamente al momento della verbalizzazione.

 

 

4b e 4d. ACCETTAZIONE / RINUNCIA ESECUTORE TESTAMENTARIO

Quando una persona fa testamento, può nominare un soggetto, definito “esecutore testamentario”, che si prenda cura della corretta esecuzione di quanto previsto nel testamento stesso. Le persone scelte dal testatore per questa funzione possono anche essere eredi o i legatari.

L’esecutore testamentario gestisce i beni che rientrano nell’eredità (massa ereditaria) e ne prende possesso. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, o compiere atti di straordinaria amministrazione, deve chiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi, salvo che non si tratti di atti espressamente autorizzati dal testatore.

A meno che il testamento non disponga diversamente, di regola gli esecutori testamentari operano senza ricevere alcuna retribuzione, ma solo un rimborso spese; essi devono comunque rendere il conto della loro gestione. Gli esecutori testamentari possono essere più di uno: in tal caso devono agire congiuntamente.

 Non è prevista dalla legge la cessazione dell’ufficio per decorso del tempo: è stabilito, però, che il possesso dei beni ereditari non può durare per più di un anno (rinnovabile per un altro anno dall’autorità giudiziaria per motivi di evidente necessità) dalla dichiarazione di accettazione.

L’ufficio di esecutore testamentario può cessare anche per altre cause: esaurimento dei compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell’esecutore senza che siano state disposte sostituzioni, rinuncia all’incarico, impossibilità oggettivamente non imputabile all’esecutore. Inoltre, su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

La persona nominata dal testatore può accettare o rinunciare all'incarico, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente (Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto). La sua accettazione o la sua rinuncia devono essere annotate nel registro delle successioni.

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 700 e ss. c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

La persona nominata esecutore dal testatore.

COME SI RICHIEDE

L’esecutore testamentario che voglia accettare l’incarico, può, anche senza l’assistenza di un difensore, procedere presentando in Cancelleria:

• copia conforme del testamento;

• copia del certificato di morte dove sia indicata l’ultimo domicilio in vita

• valido documento d'identità dell'accettante (in originale e in fotocopia);

• codice fiscale del defunto e dell'accettante (in originale e in fotocopia);

• due marche da bollo da € 16,00 e una marca da bollo da € 11,80;

• versamento per la registrazione di € 200 da effettuarsi Modello F23, dopo essersi recato in cancelleria per l’assegnazione del numero di ruolo.

L’esecutore che, invece, voglia rinunciare all’incarico, dovrà presentare:

• copia conforme del testamento;

• copia del certificato di morte dove sia indicata l’ultimo domicilio in vita

• documento valido d'identità di colui che rifiuta (in originale e in fotocopia);

• codice fiscale del defunto e di colui che rifiuta (in originale e in fotocopia);

• 2 marche da bollo da € 16,00. e una da €. 11,80

 

L'atto di rinuncia all'incarico di esecutore testamentario è esente dalla registrazione.

Il verbale di accettazione, una volta firmato, viene inserito nel Registro delle Successioni oggi telematizzato. La cancelleria provvede subito all’inoltro all' Ufficio del Registro Atti Giudiziari per la registrazione dell’atto.

La copia conforme potrà essere ritirata solo dopo l’avvenuta registrazione da parte del competente Ufficio finanziario.

 

4c. RINUNCIA ALL’EREDITA’

La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla accettare (es. quando il defunto ha lasciato debiti che sono superiori ai crediti) e deve essere effettuata da tutti coloro che sono chiamati all’eredità per legge. La rinuncia all’eredità deve essere fatta con dichiarazione ricevuta da qualsiasi NOTAIO senza vincoli di competenza o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto) e non ha effetto se non è osservata tale forma prescritta. La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine ed è sempre revocabile sino a quando l'eredità non viene accettata dagli altri chiamati e comunque con atto pubblico e nelle forme di legge. I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni, interdetti, inabilitati o amministrati con sostegno, entrambi i genitori o il tutore o il curatore o l’amministratore di sostegno devono presentarsi personalmente per effettuare la rinuncia in nome e per conto delle persone incapaci, muniti della dovuta autorizzazione a rinunciare all’eredità rilasciata preventivamente dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del luogo ove è aperta la tutela, la curatela o l’amministrazione di sostegno.

(NB i genitori, gli amministratori o i tutori devono attivarsi per tempo per richiedere prima l’autorizzazione a rinunciare. Il provvedimento di autorizzazione deve essere depositato in copia il giorno della rinuncia)

Tutti i rinuncianti devono comparire personalmente tranne i minori.

La rinuncia può essere revocata secondo le stesse regole per la rinuncia. I costi dell'atto di revoca della rinuncia sono i medesimi dell'atto di rinuncia stessa, con l'unica eccezione che per la revoca della rinuncia si redigono atti singoli per ogni singolo revocante. LA REVOCA alla rinuncia può essere fatta solo da un Notaio.

TERMINI

• se si è in possesso di beni ereditari: tre (3) mesi dal decesso (art. 485 codice civile).

• se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

 

DOCUMENTI NECESSARI IN UFFICIO LA MOMENTO DELLA STESURA DEL VERBALE (leggere attentamente)

• Certificato di morte in carta semplice attestante data, luogo di decesso ed indicazione ultimo domicilio al fine di confermare la competenza territoriale di questo ufficio.

• Certificato o autocertificazione dell’ultima residenza/domicilio al momento della morte.

• Copia conforme in bollo dell’eventuale testamento registrato rilasciata dal notaio;

• copia dei rispettivi documenti d’identità e codici fiscali di tutti i rinuncianti compresi i documenti dei minori e/o di altri incapaci se in nome e per conto

• Copia del documento di identità e codice fiscale del defunto.

• Modello f23 per versamento al registro DA EFFETTUARSI NELLO STESSO GIORNO DELL’ATTO DIETRO INDICAZIONI DELLA CANCELLERIA CHE FORNIRA’, PRIMA DEL VERSAMENTO, IL NUMERO DI RUOLO DELLA PRATICA.

• COPIA conforme dell’Autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di Amministr. Di sostegno, interdizioni e minori.

• Copie delle rinunce di eventuali chiamati all’eredità precedenti,  che hanno determinato la conseguente chiamata del dichiarante

COSTI

• una marca da € 16,00 per l’atto.

• Una marca da € 11.80 per ogni copia conforme, che sarà immediatamente apposta sull’atto come richiesta copie

• Una marca da € 16,00 per ogni copia conforme che sarà apposta il giorno del ritiro della copia stessa

€ 200,00 di tassa di registrazione che verrà pagata tramite F23 nella stessa giornata dell’atto e dopo che la cancelleria avrà fornito il numero di ruolo. La ricevuta dovrà essere immediatamente consegnata in cancelleria. La tassa si paga per l’atto non in base al numero di persone.

• Per il ritiro della copia conforme occorre attendere il ritorno dall’Ufficio del Registro che può essere controllato tramite il percorso da Google - http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6.wp - e controllare che nel registro pubblico appaia la dicitura: RITORNATO

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